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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02384/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale per eccesso di velocità elevato nei confronti di un automobilista, accertato tramite dispositivo mobile di rilevazione della velocità (c.d. Scout speed) installato a bordo di veicolo. L'opponente aveva ottenuto l'annullamento del verbale per mancata preventiva presegnalazione della postazione di controllo; il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e il tribunale, in appello, aveva confermato, ritenendo che l'art. 142, comma 6-bis, cod. strada imponga la preventiva segnalazione di tutte le postazioni di controllo della velocità, senza distinzione tra strumenti fissi e mobili, e che il d.m. 15 agosto 2007 non possa derogare alla norma primaria. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 142, comma 6-bis, cod. strada in relazione al d.m. 15 agosto 2007, sostenendo che l'art. 3 di tale decreto escluderebbe dall'obbligo di presegnalazione i dispositivi installati a bordo di veicoli per la rilevazione dinamica o ad inseguimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato l'annullamento del verbale. Ha ribadito che l'art. 142, comma 6-bis, cod. strada contiene una previsione generale di obbligo di preventiva segnalazione per tutte le postazioni di controllo della velocità sulla rete stradale e che il decreto ministeriale del 15 agosto 2007 disciplina soltanto le modalità attuative della segnalazione, senza poter introdurre esenzioni non previste dalla legge. Ne consegue la disapplicazione della disposizione regolamentare incompatibile con la norma primaria. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    prevede un obbligo generale di preventiva segnalazione e visibilità di tutte le postazioni di controllo della velocità; il decreto ministeriale può solo disciplinarne le modalità attuative, non derogare all'obbligo.

  • art. 3 d.m. 15 agosto 2007

    la previsione che esonera dall'obbligo di presegnalazione i dispositivi di rilevazione dinamica è incompatibile con la norma primaria e deve essere disapplicata.

  • art. 1 d.m. 15 agosto 2007

    consente l'uso di dispositivi di segnalazione luminosa installati sui veicoli con diciture sintetiche come "controllo velocità" o "rilevamento velocità".

  • art. 2 d.m. 15 agosto 2007

    individua ulteriori modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria impone la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, la disciplina regolamentare può solo specificarne le modalità tecniche di attuazione, non introdurre deroghe o esenzioni.
  • Le postazioni di controllo della velocità, anche se mobili o installate su veicoli in movimento, restano soggette all'obbligo di presegnalazione se la legge lo prevede in termini generali.
  • In caso di contrasto tra norma primaria e fonte secondaria, la disposizione regolamentare incompatibile deve essere disapplicata dal giudice.
  • La funzione della presegnalazione è quella di preavvertire gli automobilisti del possibile controllo, così da orientarne la condotta di guida; non è legittima una distinzione priva di base legale tra strumenti fissi e strumenti dinamici.
  • Il ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di una norma regolamentare in contrasto con la legge non può essere accolto quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio di gerarchia delle fonti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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