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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02387/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento dei canoni di locazione di un immobile in comproprietà al 50% tra due fratelli. Una di essi otteneva decreto ingiuntivo per la quota dei canoni maturati dal 2002 al 2009, mentre l'altro proponeva opposizione sostenendo che la controparte avesse rinunciato alla propria quota di canone con una dichiarazione del 7.10.2002. Nel giudizio autonomo di verificazione veniva accertata l'autenticità della sottoscrizione della dichiarazione. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 216 c.p.c. perché la verificazione sarebbe stata eseguita su un documento solo esibito e non ritualmente prodotto, con istanza tardiva; 2) violazione degli artt. 215 e ss. c.p.c. per l'utilizzo di una copia della rinuncia già disconosciuta in precedenti giudizi senza tempestiva verificazione, oltre alla dedotta difformità tra le copie e l'originale; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che una precedente sentenza avesse già accertato il diritto ai canoni e quindi la contitolarità del credito; 4) violazione degli artt. 1552 e ss. c.c. assumendo che la dichiarazione integrasse una permuta non perfezionata e comunque priva di oggetto determinato; 5) omesso esame di un fatto decisivo, per la pretesa contraddizione tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza principale di verificazione e l'accoglimento di quella incidentale; 6) ulteriore omesso esame di fatti decisivi relativi al pignoramento presso terzi e agli atti dell'esecuzione, che sarebbero stati incompatibili con la rinuncia ai canoni. La resistente ha difeso la validità della rinuncia e la correttezza della verificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura, richiamando il principio secondo cui la procura incorporata nell'atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica se presente nell'originale depositato. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità, perché le doglianze non indicavano se le questioni fossero state dedotte in appello; ha inoltre osservato che le eventuali irregolarità della verificazione costituivano nullità sanabili se non tempestivamente fatte valere. Ha rigettato il terzo motivo perché la precedente decisione invocata si era limitata a statuire su una questione di rito, priva di giudicato sostanziale sulla titolarità del diritto ai canoni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per carenza di adeguata riproduzione del contenuto dell'atto e comunque perché dal testo emergeva al più una rinuncia collegata a una futura permuta non perfezionata. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché l'art. 360, n. 5 c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive o vizi processuali, e perché la verificazione incidentale era stata proposta su un documento diverso e tempestivo. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo sia per il divieto di censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di decisione conforme in appello, sia perché i fatti dedotti erano stati comunque esaminati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura incorporata nell'atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica, se presente nell'originale depositato in cancelleria.

  • art. 365 c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione rileva la presenza della procura nell'originale depositato, non la sua riproduzione nella copia notificata.

  • art. 216 c.p.c.

    La verifica dell'autenticità della scrittura privata è scrutinata nei limiti delle regole processuali sulla produzione del documento e sulla ritualità della verificazione.

  • artt. 215 e ss. c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura richiede le conseguenti iniziative processuali; le irregolarità non dedotte tempestivamente si sanano.

  • art. 161 c.p.c.

    Le nullità processuali deducibili in impugnazione si convertono in motivi di gravame e si sanano se non dedotte.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Un atto processuale è nullo quando manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo; il principio è richiamato per la necessaria specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    Solo una decisione sul merito idonea a definire il rapporto sostanziale può produrre giudicato sostanziale; le statuizioni di rito producono solo giudicato formale.

  • artt. 1552 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta natura permutativa dell'atto, ma la Corte non ha ravvisato nella documentazione una vera permuta perfezionata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, non le mere argomentazioni difensive o i vizi processuali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura incorporata nell'atto di impugnazione è valida se risulta dall'originale depositato, senza che la mancata riproduzione nella copia notificata ne infici l'ammissibilità.
  • Le censure di violazioni processuali o di errori nella verificazione di una scrittura privata devono essere formulate con specificità, indicando dove e come le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le nullità processuali del primo grado devono essere dedotte come motivi di gravame, poiché, se non impugnate, si sanano e non sono utilmente riproponibili in cassazione.
  • Il giudicato sostanziale si forma solo sulle decisioni che definiscono il merito del rapporto sostanziale; le pronunce meramente processuali producono invece solo giudicato formale.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per riproporre valutazioni difensive, contraddizioni argomentative o errori processuali.
  • Quando la decisione d'appello è conforme a quella di primo grado, la censura per omesso esame del fatto è ulteriormente limitata dalla disciplina sull'appello c.d. 'doppia conforme'.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaComodato
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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