Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento emesso per l’anno 2004, fondato su indagini bancarie estese ai conti dei soci e del padre dei soci. Secondo l’Ufficio, da tali movimentazioni emergevano operazioni riferibili alla società non registrate in contabilità e maggiori ricavi/volume d’affari. Con quattro motivi la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR su specifici motivi di appello e, in particolare, sulla asserita mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie, sul riparto dell’onere probatorio e sulla violazione del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulle indagini bancarie, dell’onere della prova e della disciplina sull’accesso agli atti, sostenendo l’assenza di autorizzazione, la mancanza di contraddittorio preventivo e l’illegittimo utilizzo di movimentazioni di terzi; 3) violazione del divieto di doppia imposizione, poiché i maggiori ricavi attribuiti sarebbero stati già fatturati e registrati e le somme sul conto del padre sarebbero il rimborso di finanziamenti iniziali; 4) violazione delle norme che disciplinano l’accertamento induttivo e le presunzioni, contestando i presupposti per prescindere dalla contabilità e per fondare l’accertamento sui dati bancari.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque deciso sui punti controversi e non ricorreva un vizio di omessa pronuncia, che va denunciato ex art. 360, n. 4, c.p.c. e sussiste solo in caso di totale pretermissione del decisum. Ha respinto il secondo e il quarto motivo, precisando che la mancanza dell’autorizzazione alle indagini bancarie non comporta di regola l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo concreto pregiudizio per il contribuente; che l’autorizzazione ha funzione interna e non va allegata all’avviso; che nell’accertamento c.d. "a tavolino" non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; e che le movimentazioni su conti intestati a soggetti terzi legati da rapporti significativi possono legittimamente fondare la presunzione fiscale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, superabile solo con prova analitica contraria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Le doglianze vanno ricondotte al corretto vizio di legittimità: l’omessa pronuncia integra un vizio ex n. 4, mentre la critica alla valutazione dei fatti non può essere trasformata in violazione di legge.
L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice pretermette totalmente una decisione su un punto indispensabile per la soluzione del caso; non basta la mancata esposizione espressa di una specifica argomentazione.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le indagini bancarie costituiscono potere istruttorio dell’Ufficio; i dati acquisiti sono utilizzabili anche se l’autorizzazione interna manca o non è allegata, salvo concreto pregiudizio per il contribuente.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, i movimenti bancari possono fondare la presunzione fiscale a carico del contribuente e il loro utilizzo non richiede il preventivo contraddittorio obbligatorio nei controlli a tavolino.
Il contribuente può vincere la presunzione fiscale solo fornendo prova analitica e specifica della riferibilità delle singole operazioni a elementi non imponibili.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per contestare le presunzioni; la Corte ribadisce che le presunzioni bancarie hanno natura di presunzione legale relativa, non di presunzione semplice.
Non si applicano ai dati bancari i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, trattandosi di presunzione legale relativa prevista dalla legge tributaria.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dalla ricorrente per il divieto di doppia imposizione; la Corte non accoglie la censura perché ritenuta in fatto non decisiva e comunque volta a rivalutare le prove.
art. 163 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato in relazione alla pretesa duplicazione dell’imposizione IVA; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la legittimità dell’accertamento induttivo; la Corte conferma che, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, l’Ufficio può rettificare il reddito.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo, quando la decisione è corretta nel risultato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per censurare il contenuto dell’appello e la decisione di secondo grado; la Corte non ravvisa la denunciata omissione.
art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del processo tributario; non è ritenuto violato.
Richiamato dalla CTR, ma la Corte di Cassazione rileva che la motivazione del giudice di merito si fonda su dati contabili anomali e su valutazioni istruttorie non censurabili in sede di legittimità.
Richiamato dalla CTR, con correzione del riferimento materiale alla norma; la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito.
Invocata per il diritto di accesso agli atti e la mancata esibizione dell’autorizzazione, ma la Corte esclude che ciò determini di per sé l’illegittimità dell’accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o un motivo indispensabile; non ricorre se la decisione adottata comporta comunque il rigetto implicito della censura o se la parte mira in realtà a contestare la motivazione.
- Le indagini bancarie previste dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 attribuiscono all’erario una presunzione legale relativa: i versamenti e i prelevamenti non giustificati possono legittimare la rettifica, e il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità delle singole operazioni.
- La mancata autorizzazione o la sua mancata allegazione all’atto non rendono automaticamente inutilizzabili i dati bancari acquisiti; serve la prova di un concreto pregiudizio per il contribuente o della lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- Negli accertamenti fiscali c.d. 'a tavolino' non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale imposto dalla sola normativa interna, salvo diverse previsioni specifiche o ipotesi particolari.
- Le movimentazioni sui conti di soggetti terzi possono essere utilizzate come base presuntiva quando il terzo abbia rapporti tali da rendere plausibile la disponibilità del conto da parte del contribuente o una stretta cointeressenza con esso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
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