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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02383/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2002 con cui l’Ufficio, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione e ritenuta inattendibile la documentazione contabile esibita, aveva ricostruito induttivamente il reddito della società ai fini IRES, IVA e IRAP, contestando spese per carburante e trasporti non documentate, costi non inerenti o non di competenza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo ma censurando l’Ufficio per non aver adeguatamente motivato i criteri di ricostruzione dell’imponibile e per non aver giustificato la quantificazione dei costi deducibili al 40%. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alle specifiche irregolarità contabili contestate; (3) violazione degli artt. 41 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR di fatto posto a carico dell’Ufficio l’onere della prova nonostante l’accertamento induttivo; (4) in via subordinata, violazione delle stesse norme e di norme processuali per avere annullato l’accertamento senza verificare se la ricostruzione operata consentisse comunque la conferma parziale del recupero e la corretta quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione carente e contraddittoria perché, pur richiamando correttamente i principi sull’accertamento induttivo e sull’uso di presunzioni prive dei requisiti ordinari, non aveva valorizzato i fatti specificamente allegati dall’Ufficio circa l’inattendibilità delle scritture contabili e, al contempo, aveva indebitamente addossato all’Amministrazione l’onere di dimostrare i criteri di ricostruzione dell’imponibile. Conseguentemente ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito e del volume d’affari sulla base dei dati comunque acquisiti, avvalendosi anche di presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tale ipotesi l’onere di fornire la prova contraria si trasferisce sul contribuente.
  • L’accertamento induttivo deve comunque mirare a ricostruire il reddito effettivo e non solo i ricavi: ove alcuni costi non siano direttamente documentabili, essi possono essere determinati induttivamente sulla base degli elementi disponibili.
  • Il giudice tributario non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla attendibilità della contabilità o sulla correttezza della ricostruzione fiscale, ma deve confrontarsi con le specifiche irregolarità allegate dall’Ufficio e motivare in modo coerente perché esse non conducano a ritenere inattendibili, nel loro complesso, le scritture.
  • Quando il contribuente omette la dichiarazione e l’Amministrazione ricostruisce induttivamente la base imponibile, non può essere posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare in modo pieno e analitico i criteri di ricostruzione oltre il livello compatibile con l’uso delle presunzioni supersemplici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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