Cassazione Civile, Ordinanza n. 02383/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2002 con cui l’Ufficio, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione e ritenuta inattendibile la documentazione contabile esibita, aveva ricostruito induttivamente il reddito della società ai fini IRES, IVA e IRAP, contestando spese per carburante e trasporti non documentate, costi non inerenti o non di competenza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo ma censurando l’Ufficio per non aver adeguatamente motivato i criteri di ricostruzione dell’imponibile e per non aver giustificato la quantificazione dei costi deducibili al 40%. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alle specifiche irregolarità contabili contestate; (3) violazione degli artt. 41 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR di fatto posto a carico dell’Ufficio l’onere della prova nonostante l’accertamento induttivo; (4) in via subordinata, violazione delle stesse norme e di norme processuali per avere annullato l’accertamento senza verificare se la ricostruzione operata consentisse comunque la conferma parziale del recupero e la corretta quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione carente e contraddittoria perché, pur richiamando correttamente i principi sull’accertamento induttivo e sull’uso di presunzioni prive dei requisiti ordinari, non aveva valorizzato i fatti specificamente allegati dall’Ufficio circa l’inattendibilità delle scritture contabili e, al contempo, aveva indebitamente addossato all’Amministrazione l’onere di dimostrare i criteri di ricostruzione dell’imponibile. Conseguentemente ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione delle norme sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 quale disciplina applicabile alla motivazione del giudice tributario.
richiamato per censurare la struttura motivazionale della sentenza impugnata.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
individua il potere di accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione dei redditi, con possibilità di ricorso a presunzioni supersemplici e inversione dell’onere della prova.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
disciplina, in materia IVA, l’accertamento induttivo nei casi di omessa dichiarazione, con gli stessi principi richiamati per l’imposizione diretta.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamati nel quarto motivo, in connessione con i poteri del giudice tributario e il possibile riesame della quantificazione dell’imponibile.
richiamati nel quarto motivo a sostegno della censura sulla mancata decisione sul quantum e sui limiti del thema decidendum/probandum.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito e del volume d’affari sulla base dei dati comunque acquisiti, avvalendosi anche di presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tale ipotesi l’onere di fornire la prova contraria si trasferisce sul contribuente.
- L’accertamento induttivo deve comunque mirare a ricostruire il reddito effettivo e non solo i ricavi: ove alcuni costi non siano direttamente documentabili, essi possono essere determinati induttivamente sulla base degli elementi disponibili.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla attendibilità della contabilità o sulla correttezza della ricostruzione fiscale, ma deve confrontarsi con le specifiche irregolarità allegate dall’Ufficio e motivare in modo coerente perché esse non conducano a ritenere inattendibili, nel loro complesso, le scritture.
- Quando il contribuente omette la dichiarazione e l’Amministrazione ricostruisce induttivamente la base imponibile, non può essere posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare in modo pieno e analitico i criteri di ricostruzione oltre il livello compatibile con l’uso delle presunzioni supersemplici.
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