Cassazione Civile, Ordinanza n. 02386/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un opposizione a decreto ingiuntivo relativa al pagamento di corrispettivi per lavori su un tetto di immobile di proprietà della resistente. La committente aveva chiesto la revoca del monitorio e aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni all'immobile asseritamente causati da infiltrazioni d'acqua conseguenti all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione e aveva accolto la riconvenzionale, condannando l'appaltatore al risarcimento. In appello, l'appaltatore sosteneva che il primo giudice si fosse acriticamente conformato alla c.t.u. e che questa avesse erroneamente considerato come eseguiti da lui lavori di ristrutturazione dell'intera copertura, mentre per una parte dell'immobile egli aveva svolto soltanto manutenzione ordinaria; pertanto non potevano essergli imputati i danni riscontrati. Denunciava inoltre che la Corte d'appello avesse fatto malgoverno delle presunzioni semplici e dell'art. 2697 c.c., desumendo l'estensione dell'appalto dalla sola mancanza di prova del suo esatto contenuto, senza un fatto noto idoneo e senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Contestava infine la riferibilità a lui delle infiltrazioni in alcuni vani del secondo piano, ritenendo che la Corte avesse attribuito all'appaltatore anche opere non commissionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi motivi, ritenuti connessi, rilevando che il giudice d'appello aveva fatto un uso scorretto del ragionamento presuntivo: non poteva desumere che l'appalto riguardasse l'intera copertura del tetto dalla sola mancanza di prova del contenuto del contratto e dalla qualificazione dell'appaltatore come non nudus minister. In assenza di prova dell'esatto contenuto dell'accordo, il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare ulteriori elementi indiziari, come il conto finale dei lavori e l'elenco prezzi, dai quali emergeva una spesa ridotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presunzione semplice deve poggiare su un fatto noto dal quale inferire il fatto ignoto, non sulla mera assenza di prova di quest'ultimo.
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se connotate da gravità, precisione e, ove ricorrano più indizi, concordanza; la precisione riguarda il fatto noto, la gravità la probabilità del fatto ignoto.
Chi agisce per il risarcimento da inesatta esecuzione del contratto deve provare l'esatto contenuto dell'appalto quando da esso dipenda l'individuazione delle opere commissionate e dei relativi danni imputabili.
La censura è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione di merito è stata scrutinata soprattutto sotto il profilo dell'erroneo uso delle presunzioni e dell'accertamento del contenuto del contratto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con riferimento all'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Nei contratti di appalto tra privati la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem; il contratto può essere provato anche per testimoni e presunzioni.
- Le presunzioni semplici non possono essere costruite sulla sola mancanza di prova di un fatto, poiché il ragionamento presuntivo richiede un fatto noto specifico e storicamente determinato da cui inferire il fatto ignoto.
- Il requisito della precisione attiene all'indizio, quello della gravità alla probabilità logica del fatto da provare; la concordanza è necessaria quando concorrono più indizi.
- Quando si contesta l'estensione dell'appalto e la riferibilità dei vizi dell'opera, il giudice di merito deve verificare tutti gli elementi probatori disponibili, non potendo ricorrere ad inferenze apodittiche sulla base della sola incompletezza della prova documentale.
- In tema di responsabilità dell'appaltatore, la qualificazione del rapporto e l'individuazione delle opere effettivamente commissionate sono decisive per delimitare l'area dei danni imputabili.
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