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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02386/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un opposizione a decreto ingiuntivo relativa al pagamento di corrispettivi per lavori su un tetto di immobile di proprietà della resistente. La committente aveva chiesto la revoca del monitorio e aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni all'immobile asseritamente causati da infiltrazioni d'acqua conseguenti all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori. Il tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione e aveva accolto la riconvenzionale, condannando l'appaltatore al risarcimento. In appello, l'appaltatore sosteneva che il primo giudice si fosse acriticamente conformato alla c.t.u. e che questa avesse erroneamente considerato come eseguiti da lui lavori di ristrutturazione dell'intera copertura, mentre per una parte dell'immobile egli aveva svolto soltanto manutenzione ordinaria; pertanto non potevano essergli imputati i danni riscontrati. Denunciava inoltre che la Corte d'appello avesse fatto malgoverno delle presunzioni semplici e dell'art. 2697 c.c., desumendo l'estensione dell'appalto dalla sola mancanza di prova del suo esatto contenuto, senza un fatto noto idoneo e senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Contestava infine la riferibilità a lui delle infiltrazioni in alcuni vani del secondo piano, ritenendo che la Corte avesse attribuito all'appaltatore anche opere non commissionate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi motivi, ritenuti connessi, rilevando che il giudice d'appello aveva fatto un uso scorretto del ragionamento presuntivo: non poteva desumere che l'appalto riguardasse l'intera copertura del tetto dalla sola mancanza di prova del contenuto del contratto e dalla qualificazione dell'appaltatore come non nudus minister. In assenza di prova dell'esatto contenuto dell'accordo, il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare ulteriori elementi indiziari, come il conto finale dei lavori e l'elenco prezzi, dai quali emergeva una spesa ridotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione semplice deve poggiare su un fatto noto dal quale inferire il fatto ignoto, non sulla mera assenza di prova di quest'ultimo.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se connotate da gravità, precisione e, ove ricorrano più indizi, concordanza; la precisione riguarda il fatto noto, la gravità la probabilità del fatto ignoto.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il risarcimento da inesatta esecuzione del contratto deve provare l'esatto contenuto dell'appalto quando da esso dipenda l'individuazione delle opere commissionate e dei relativi danni imputabili.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione di merito è stata scrutinata soprattutto sotto il profilo dell'erroneo uso delle presunzioni e dell'accertamento del contenuto del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con riferimento all'art. 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto tra privati la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem; il contratto può essere provato anche per testimoni e presunzioni.
  • Le presunzioni semplici non possono essere costruite sulla sola mancanza di prova di un fatto, poiché il ragionamento presuntivo richiede un fatto noto specifico e storicamente determinato da cui inferire il fatto ignoto.
  • Il requisito della precisione attiene all'indizio, quello della gravità alla probabilità logica del fatto da provare; la concordanza è necessaria quando concorrono più indizi.
  • Quando si contesta l'estensione dell'appalto e la riferibilità dei vizi dell'opera, il giudice di merito deve verificare tutti gli elementi probatori disponibili, non potendo ricorrere ad inferenze apodittiche sulla base della sola incompletezza della prova documentale.
  • In tema di responsabilità dell'appaltatore, la qualificazione del rapporto e l'individuazione delle opere effettivamente commissionate sono decisive per delimitare l'area dei danni imputabili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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