Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10111/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il periodo d’imposta 2007, con cui erano stati recuperati a tassazione un maggior reddito d’impresa ai fini IRES e IVA indebitamente detratta, sul presupposto che alcune fatture relative a servizi pubblicitari fossero false perché riferite a prestazioni in realtà non eseguite. La vicenda originava da un controllo fiscale svolto nei confronti della società che aveva emesso le fatture, dalla successiva cessione in affitto di un ramo d’azienda a un’altra società sportiva e dalla tesi dell’Ufficio secondo cui, dopo tale passaggio, la prima società non avrebbe più potuto svolgere le prestazioni pubblicitarie fatturate. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto l’impugnazione introduttiva. In cassazione la contribuente deduceva: 1) motivazione apparente/nullità della sentenza d’appello ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme su determinazione del reddito, IVA e onere della prova, sostenendo che spettasse all’Ufficio provare l’inesistenza delle prestazioni e che vi fosse stata continuità sostanziale della sponsorizzazione dopo l’affitto d’azienda; 3) violazione dei principi di buona fede e integrazione del contratto; 4) omessa pronuncia/violazione delle norme sull’utilizzabilità dei costi, sostenendo che al più l’operazione avrebbe dovuto essere ricondotta a soggetti diversi e non esclusa in radice. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati, osservando che il ricorso mirava a un riesame del merito, che la CTR aveva motivato in modo effettivo e coerente, che era stato accertato in fatto che la sponsorizzazione non era proseguita e che la contribuente non aveva dato prova della prestazione; da ciò derivava l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la radicale indetraibilità dei relativi costi e dell’IVA. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che tutti i motivi tendessero a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione reale e logicamente coerente. In particolare, ha valorizzato l’accertamento della CTR secondo cui la contribuente non era tra i soggetti per i quali risultava documentata la prosecuzione delle prestazioni pubblicitarie dopo l’affitto del ramo d’azienda e che, pertanto, le fatture riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità del costo e dell’IVA. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva esposto un percorso argomentativo reale e comprensibile.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il recupero a tassazione dei costi; la Corte non ne ha svolto una interpretazione autonoma, ritenendo la censura inammissibile e comunque infondata alla luce dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • art. 5 d.lgs. 446/1997

    Norma evocata nel motivo relativo alla determinazione del reddito imponibile; la Corte non ha ritenuto necessario affrontarla nel merito, perché la doglianza implicava un riesame dei fatti.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per contestare la detrazione IVA; la Corte ha ribadito che, accertata l’inesistenza oggettiva delle operazioni, la detrazione è preclusa.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’inesistenza delle prestazioni è stato ritenuto correttamente assolto dall’Ufficio sulla base degli elementi valorizzati dalla CTR; la censura mirava in realtà a una diversa lettura del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni; la Corte ha rilevato che la doglianza tendeva a sovrapporre una nuova valutazione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato per sostenere l’integrazione del contratto secondo buona fede; la Corte ha ritenuto la censura generica e inconferente, anche perché riferita alla posizione di un terzo e non di un contraente.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato quale regola di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte ha escluso che dal principio potessero ricavarsi obblighi idonei a fondare la pretesa continuità della sponsorizzazione in favore della contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto sotto il profilo dell’omessa pronuncia; la Corte ha qualificato la censura come infondata, trattandosi di rigetto implicito della tesi difensiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione istruttoria, non consentita in cassazione.

  • art. 14 l. 537/1993

    Evocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità del costo anche in caso di operazione riferita a soggetti diversi; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo perché, nel caso concreto, è stata accertata l’inesistenza oggettiva della prestazione.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    Richiamato per sostenere che il costo non sarebbe stato escluso dalla disciplina sui costi da reato o soggettivamente inesistenti; la Corte ha escluso l’applicabilità della tesi difensiva poiché mancava in radice la prestazione pubblicitaria.

  • art. 2558 c.c.

    Menionata come norma non invocata dalla ricorrente; la Corte ha osservato che, comunque, il giudice di merito aveva accertato in fatto che il contratto di sponsorizzazione non era stato proseguito.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la Corte di cassazione controlla solo la legittimità della decisione impugnata.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste il vizio se la sentenza indica gli elementi fattuali valorizzati e il nesso argomentativo della decisione.
  • Nel contenzioso tributario, quando l’Amministrazione prova che le prestazioni fatturate non sono state eseguite, le operazioni sono oggettivamente inesistenti e il costo, così come l’IVA corrispondente, non sono deducibili o detraibili.
  • La contestazione del contribuente che si limiti a ipotizzare una continuità di rapporti o una diversa qualificazione economica dell’operazione deve essere sorretta da specifici elementi probatori; in mancanza, la censura si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • I principi di buona fede e di integrazione del contratto non possono essere invocati in modo astratto per fondare obblighi verso un terzo o per superare un accertamento in fatto sull’inesistenza della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioniAppalto
RamiTributiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.