Sentenza del 16/07/2024 n. 19546 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato quattro avvisi di accertamento Ici per omessa dichiarazione relativa agli anni 2007 e 2008, riguardanti un terreno edificabile in zona residenziale verde urbano. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti da parte della CTP e la conferma della decisione da parte della CTR, hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi: omessa pronuncia e mancato esame del ravvedimento operoso di 108 euro versato il 17 giugno 2009; contestazioni su volumetria, caratteristiche e accessibilità del fondo e valore venale; difetti di motivazione degli avvisi e violazione delle regole sull’onere della prova; mancata comunicazione della variazione urbanistica; irregolarità della procedura di accertamento con adesione e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile: la CTR aveva esaminato il versamento di 108 euro, imputandone 54 euro all’imposta accertata e il residuo a un distinto terreno e accertamento; i ricorrenti, inoltre, non avevano prodotto né trascritto il documento del pagamento. Il secondo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile perché nuovo, non confrontato con la decisione impugnata o diretto a ottenere una rivalutazione dei fatti, e in parte infondato: la CTR aveva ritenuto non provati gli ampliamenti che avrebbero giustificato una riduzione della volumetria, escluso l’interclusione in ragione delle servitù di passaggio e giudicato congrua la stima comunale, basata su compravendite comparabili e ridotta del 35%. Il terzo motivo è stato respinto: non risultava invertito l’onere della prova; la motivazione degli avvisi era stata giudicata completa e l’allegazione degli atti comparativi non necessaria, poiché erano identificati e pubblici. Il quarto è stato rigettato perché la CTR aveva accertato l’invio della comunicazione urbanistica, ricevuta il 17 novembre 2007, e tale accertamento di fatto non era riesaminabile in Cassazione. Il quinto è stato dichiarato inammissibile quanto alla contestazione fattuale sul contraddittorio e infondato quanto agli effetti dell’istanza di adesione: la convocazione non costituisce un obbligo per l’Ufficio e l’istanza sospende il termine d’impugnazione per 90 giorni, senza rendere inefficace l’avviso. I ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 112 del codice di procedura civile
La censura, per un verso, è anche inammissibile, in quanto sovrappone diverse censure, articolate ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ, che attengono all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove, il parametro richiamato in ricorso della disposizione di cui all' art. 112 cod. proc. civ., concerne, invece, la diversa ipotesi di omessa pronuncia su una domanda e/o eccezione.
La violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione; non va confusa con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
I motivi di ricorso devono corrispondere al vizio previsto dalla legge e confrontarsi con la decisione impugnata. Non è possibile usare la violazione di legge o l’omesso esame per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, dispone che, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore imponibile delle aree edificabili va determinato considerando i parametri indicati dalla norma, tra cui ubicazione, edificabilità, destinazione urbanistica, costi di adattamento e prezzi di aree comparabili. Nel caso concreto è stata ritenuta adeguata una stima comunale fondata su compravendite comparabili e su riduzioni motivate.
La Commissione tributaria regionale non ha sovvertito il criterio di riparto dell'onere probatorio, avendo, piuttosto, ritenuto congruo il valore venale attribuito al bene dal Comune, siccome reputato giustificato, in base al criterio comparativo, dal corrispondente valore di terreni aventi analoghe caratteristiche risultanti dagli atti comparativamente esaminati.
La censura di violazione dell’onere della prova è fondata solo se il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella che ne è gravata. Non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove o la congruità della stima.
Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel caso deciso, una volta ritenuto assolto l’onere dimostrativo mediante gli elementi comparativi valutati dal giudice, non era necessario attivare i poteri istruttori d’ufficio previsti dalla norma.
Art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione è stata invocata in relazione alla motivazione e alla prova degli avvisi, ma la Corte ha respinto la censura: gli atti erano stati ritenuti motivati in modo completo, con indicazione dei dati e dei passaggi della stima.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La contestazione relativa alla motivazione degli avvisi non è stata accolta: secondo l’accertamento di merito, gli atti illustravano gli elementi utilizzati per determinare il valore e consentivano ai contribuenti di difendersi.
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
La censura sulla motivazione degli avvisi è stata respinta perché il giudice di merito aveva ritenuto esplicitati i passaggi e le ragioni della pretesa impositiva.
Art. 31, comma 2, della legge n. 289 del 2002
La sentenza ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l'odierno controricorrente ha inviato la comunicazione di cui all' art. 31, comma 2, della l. n. 289 del 2002, indicando anche la data di ricezione (17/11/2007).
La comunicazione relativa alla natura edificabile dell’area risultava, secondo l’accertamento della CTR, inviata e ricevuta il 17 novembre 2007. La contestazione di tale accertamento fattuale non poteva essere riesaminata in Cassazione.
Art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Le censure basate sui principi di collaborazione e buona fede non hanno condotto all’annullamento degli avvisi: la CTR aveva accertato l’invio della comunicazione urbanistica e l’instaurazione del contraddittorio.
Art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997
La norma è stata richiamata dai ricorrenti a sostegno della contestazione sulle sanzioni, ma la Corte ha respinto il motivo sulla base dell’accertamento dell’avvenuta comunicazione della natura edificabile dell’area.
Art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997
In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell' art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.
L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare, ma non rende inefficace l’avviso. La convocazione del contribuente è una facoltà dell’Ufficio, non un obbligo; decorso il termine senza accordo, l’avviso resta efficace salvo tempestiva impugnazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non si ottiene una nuova valutazione della volumetria, delle caratteristiche del terreno o delle prove: occorre indicare un preciso vizio di legittimità e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per contestare l’omesso esame di un fatto decisivo, il fatto deve essere stato discusso e la censura deve essere distinta dall’omessa pronuncia su una domanda o eccezione. È inoltre essenziale indicare e riprodurre adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti.
- La stima del valore di un’area edificabile può fondarsi su compravendite di terreni comparabili, purché siano considerate le caratteristiche rilevanti e siano spiegati gli eventuali correttivi. La contestazione della scelta o del peso attribuito alle prove non basta, di per sé, a ottenere il riesame in Cassazione.
- Se si sostiene che un fabbricato preesistente riduce la volumetria attribuibile al terreno, occorre provare gli ampliamenti o l’effettivo asservimento della particella; la mera variazione catastale non è necessariamente sufficiente.
- Il contribuente che effettua un ravvedimento deve rendere chiara e documentabile l’imputazione del pagamento ai singoli immobili, annualità e accertamenti. L’incertezza derivante da un versamento non specifico può essere valutata a suo sfavore.
- La contestazione dell’avvenuta comunicazione o instaurazione del contraddittorio, quando dipende da un accertamento fattuale del giudice di merito, non può normalmente essere riproposta in Cassazione come richiesta di nuova verifica dei fatti.
- L’istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione per 90 giorni del termine d’impugnazione, ma non annulla né rende inefficace l’avviso; la mancata convocazione non impedisce, da sola, che l’accertamento diventi definitivo se non viene impugnato tempestivamente.
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