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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, emessi per infedele dichiarazione del valore di un terreno edificabile. Con sei motivi in cassazione hanno contestato: la motivazione della sentenza d’appello; la stima del valore venale, sostenendo che il terreno fosse di fatto non edificabile per abusi di terzi e criticando i comparabili utilizzati e la rilevanza di circostanze successive; l’omessa considerazione di un precedente giudicato sull’edificabilità; la mancata valutazione dei maggiori versamenti ICI e del ravvedimento operoso; carenze di motivazione degli avvisi e violazione delle regole sull’onere della prova; infine, la lesione del legittimo affidamento, dedotta dal fatto che il Comune non aveva contestato i valori dichiarati per quattordici anni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati infondati: la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso decisionale; la valutazione del valore venale e delle prove competeva al giudice di merito e non era rivalutabile in cassazione; il precedente invocato riguardava un diverso tributo ed era intervenuto tra parti diverse, quindi non vincolava questo giudizio; il criterio sull’onere della prova non era stato invertito; la mera mancata contestazione negli anni precedenti non integrava affidamento fondato su indicazioni dell’amministrazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché i ricorrenti non avevano indicato adeguatamente in quali atti di merito avessero sollevato la questione dei versamenti né dimostrato la rilevanza documentale del ravvedimento. È rimasta quindi ferma la pretesa ICI e la conferma della CTR sull’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e alternanza dei giudicati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione: €900 per compensi, €200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 comma 6 Cost.

    La motivazione è nulla per apparenza solo quando non permette di controllare la logica della decisione; non basta che sia sintetica.

  • Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992

    La disposizione è stata invocata per contestare la determinazione del valore venale dell’area. La Cassazione ha respinto la censura senza riesaminare la valutazione delle prove e degli elementi fattuali compiuta dai giudici di merito.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato vincola nei limiti soggettivi delle parti e non si estende automaticamente a un diverso giudizio tra soggetti diversi; inoltre, l’accertamento su un tributo non vincola di per sé quello relativo a un tributo differente.

  • Art. 2697 c.c.

    la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all' art. 2697 cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice ne assegna il carico alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare il modo in cui ha valutato le prove.

  • Art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212 del 2000

    Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

    La tutela dell’affidamento contro sanzioni e interessi richiede indicazioni dell’amministrazione o un nesso causale diretto con suoi ritardi, omissioni o errori. La sola inerzia del Comune per anni non è sufficiente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non si può normalmente ottenere una nuova valutazione delle prove o della congruità della stima: occorre indicare un vizio giuridico riconoscibile, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Una motivazione breve non è automaticamente apparente: è sufficiente che renda identificabili le ragioni della decisione e consenta il controllo del ragionamento.
  • Il giudicato tributario su un’annualità o su un tributo diverso non si estende automaticamente: rilevano l’identità delle parti e la natura permanente dell’elemento accertato.
  • Per contestare in cassazione l’omesso esame di documenti o pagamenti, occorre indicare con precisione dove e quando la questione è stata proposta nei gradi di merito e rendere verificabile la documentazione rilevante.
  • La mancata contestazione di una dichiarazione negli anni precedenti, da sola, non crea affidamento tutelabile; per escludere sanzioni o interessi servono indicazioni dell’amministrazione o un comportamento direttamente conseguente a suoi errori, omissioni o ritardi.
  • L’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza può coesistere con la conferma dell’imposta: la non punibilità non comporta necessariamente l’annullamento della pretesa tributaria.

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