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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19539 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento Ici/Imu per omessa dichiarazione relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, concernenti un terreno edificabile in comproprietà con la moglie, in zona residenziale verde urbano. I contribuenti contestavano, tra l’altro, la motivazione della sentenza della CTR e degli avvisi, la determinazione del valore venale (compreso l’aumento comunale del 15,78%, da 95 a 110 euro al mq), la valutazione delle caratteristiche e dell’effettiva edificabilità del terreno, la ripartizione dell’onere della prova e il mancato esercizio dei poteri istruttori. Contestavano inoltre la mancata considerazione di pagamenti che affermavano di avere effettuato, anche mediante ravvedimento operoso, e invocavano il legittimo affidamento sui valori dichiarati in passato. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non adeguatamente supportato il maggior valore comunale e confermando la non irrogazione delle sanzioni, ferma la valorizzazione delle somme versate in ravvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica e in parte per relationem alla sentenza di primo grado, indicava le ragioni della decisione e consentiva il controllo richiesto. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, nonché il quinto per i profili esaminati, chiarendo che le censure sull’onere della prova non dimostravano una sua errata attribuzione e che le doglianze sulla valutazione delle prove e degli elementi del terreno miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione; inoltre, per verificare la contestata motivazione degli avvisi, questi non erano stati prodotti né il loro contenuto era stato trascritto nel ricorso. Il quarto motivo, sui pagamenti e sul ravvedimento, è stato dichiarato inammissibile perché non era possibile verificare in atti il documento di versamento; la sentenza impugnata aveva comunque fatto salva la valorizzazione delle somme versate a tale titolo. Il sesto motivo sul legittimo affidamento è stato respinto: i precedenti valori dichiarati non risultavano fondati su indicazioni dell’amministrazione né su ritardi, omissioni o errori di questa. È rimasta ferma la non irrogazione delle sanzioni e la valorizzazione dei versamenti in ravvedimento, nei termini riconosciuti nei gradi di merito. Le spese dei gradi di merito erano state compensate; in cassazione i ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 comma 6 Cost.

    La motivazione è apparente solo se non rende controllabile il ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale; una motivazione sintetica o che richiami quella di primo grado non è per ciò solo nulla, se espone comunque le ragioni essenziali.

  • Art. 2697 c.c.

    la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all' art. 2697 cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma

    La violazione dell’onere della prova è denunciabile quando il giudice ne abbia invertito o assegnato erroneamente la regola, non quando la parte contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado, nel rispetto della regola imposta dall' art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all' art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .

    I poteri istruttori del giudice tributario non devono essere attivati quando gli elementi già acquisiti consentono di ritenere assolto l’onere dimostrativo secondo le regole ordinarie.

  • Art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000

    Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

    L’esclusione di sanzioni e interessi per tutela dell’affidamento richiede indicazioni provenienti da atti dell’amministrazione o un nesso diretto tra la condotta del contribuente e ritardi, omissioni o errori amministrativi. La mera accettazione, per anni, di valori dichiarati non basta, se la dichiarazione non dipende da indicazioni dell’ente.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, quando dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non basta sostenere che la decisione abbia valutato male documenti, comparazioni o caratteristiche materiali del bene: occorre denunciare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale ammesso, senza chiedere una nuova ponderazione delle prove.
  • Una sentenza d’appello può motivare sinteticamente e richiamare la decisione di primo grado, purché individui la questione decisiva e renda comprensibile il percorso seguito.
  • La contestazione della violazione dell’onere della prova è distinta dalla contestazione della valutazione probatoria: la prima riguarda chi doveva provare un fatto; la seconda, di regola, attiene al merito.
  • Per ottenere l’esame in cassazione della motivazione di un avviso, il ricorrente deve mettere la Corte in condizione di verificarne il contenuto, producendo l’atto o trascrivendo nel ricorso le parti rilevanti secondo le regole processuali applicabili.
  • La tutela dell’affidamento tributario non deriva automaticamente dal fatto che l’amministrazione non abbia contestato per anni una base imponibile: servono indicazioni amministrative o un collegamento causale diretto con ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione.
  • Il ravvedimento operoso e i relativi versamenti devono essere documentati e resi verificabili nel giudizio; la sola affermazione di aver pagato non consente di accertarne l’imputazione o gli effetti.

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