Sentenza del 16/07/2024 n. 19500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Trust Italia aveva importato dalla Cina casse acustiche tramite quattro operazioni doganali effettuate tra agosto 2016 e febbraio 2017. Nelle dichiarazioni era stata indicata la voce 8518220090, relativa ad altoparlanti multipli, con dazio del 3,4%; il 23 marzo 2018 la società aveva chiesto la revisione dell'accertamento e il rimborso dei dazi, sostenendo che la voce corretta fosse 8518210090, relativa a un altoparlante unico, con dazio pari a zero. Dopo il rigetto di tre istanze da parte dell'Ufficio il 24 settembre 2018, la società aveva ottenuto ragione dalla CTP di Genova e poi dalla CTR della Liguria. L'Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR n. 504/02/2023, denunciando: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., perché in una controversia di rimborso l'onere probatorio sarebbe spettato alla contribuente; 2) violazione dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 952/2013, contestando l'uso di ITV olandesi rilasciate nel 2017 a una diversa società del gruppo, successive alle importazioni del 26 agosto e del 23 settembre 2016, e l'accertamento dell'identità e delle caratteristiche delle merci, non più direttamente ispezionabili. Le ITV erano state considerate dalla CTR non vincolanti retroattivamente, ma utili come prova insieme alla documentazione sulle importazioni analoghe, alle verifiche doganali estere e al riconoscimento, da parte dell'Agenzia, dell'errore in una delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha chiarito che, nell'azione di rimborso, Trust Italia era attrice in senso sostanziale e doveva provare i presupposti della restituzione; la CTR non aveva però invertito l'onere, avendo ritenuto che la società lo avesse assolto. Ha inoltre confermato che le ITV rilasciate a un terzo e dopo le importazioni non erano vincolanti per quelle operazioni, ma potevano essere utilizzate come prova della classificazione, se ammesse dalle regole processuali, e valutate insieme agli altri elementi. La valutazione della CTR sull'analogia delle merci e sulla funzione meramente estetica di uno dei due altoparlanti costituisce un accertamento di fatto motivato e non rivalutabile in cassazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: €2.410 per compensi, €200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa
Chi domanda il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione. La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; nel caso concreto la CTR non lo aveva invertito, ma aveva ritenuto che la contribuente avesse fornito prova sufficiente.
Art. 33 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
l'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è vincolante, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci, per l'autorità doganale nei confronti del destinatario della decisione soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.
L'ITV vincola l'autorità doganale nei confronti del suo destinatario e per le merci le cui formalità doganali siano successive alla data di efficacia. Un'ITV rilasciata a un altro soggetto o dopo le importazioni controverse non produce quindi effetti vincolanti retroattivi, ma può essere utilizzata come elemento probatorio della classificazione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle controversie per il rimborso di un tributo, spetta al contribuente allegare e provare i fatti che fondano il diritto alla restituzione; il giudice non viola le regole sull'onere della prova se riconosce che tale prova è stata concretamente fornita.
- Un'ITV vincola l'autorità doganale solo nei limiti soggettivi e temporali previsti dalla disciplina: di regola, non può essere invocata come decisione vincolante da un diverso importatore per importazioni anteriori alla sua efficacia.
- L'ITV rilasciata a un altro soggetto può tuttavia essere ammessa come prova della corretta classificazione tariffaria, senza gli effetti giuridici vincolanti dell'ITV, e va valutata insieme agli altri elementi documentali e tecnici.
- Quando la merce importata non è più disponibile per un esame diretto, la sua identità e le sue caratteristiche possono essere dimostrate mediante un insieme coerente di prove indirette, quali documentazione commerciale, importazioni analoghe e verifiche doganali estere; la sufficienza di tale prova è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19495 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19501 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19506 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19512 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19539 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2024Sentenza del 16/07/2024 n. 19546 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →