Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19506 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento nn. (Omissis), relativi all’ICI 2009 per infedele dichiarazione del valore di un terreno edificabile. In Cassazione hanno articolato cinque motivi: nullità della sentenza CTR per motivazione asseritamente apparente o pedissequa; errata determinazione del valore venale, anche perché il terreno sarebbe stato di fatto non edificabile a causa di abusi dei confinanti, e invocazione di un precedente giudicato; omessa pronuncia sull’imputazione di versamenti ICI e sul ravvedimento operoso; violazione delle regole su onere della prova e motivazione degli avvisi, in particolare per la mancata indicazione del calcolo del valore al metro cubo e della differenza rispetto al 2007; violazione del legittimo affidamento, poiché per precedenti annualità il Comune non aveva contestato i valori dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR, pur richiamando una precedente decisione, ha esposto ragioni sufficienti e controllabili. Il secondo è in parte inammissibile, perché mira a rivalutare le prove, e in parte infondato: la stima comunale è stata ritenuta coerente con i parametri dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e basata su compravendite comparabili e sulle caratteristiche del terreno; è inoltre inammissibile la censura sulla morfologia dell’area e non è stato riconosciuto il giudicato invocato, riferito a parti e a un tributo diversi. Il terzo motivo è inammissibile per carenze di allegazione e prova, nonché per mancata indicazione degli atti processuali in cui la questione dei versamenti era stata proposta. Il quarto è infondato quanto a onere della prova e motivazione, e inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori: la CTR ha ritenuto congrua la stima e sufficienti i dati identificativi e comparativi riportati negli avvisi. Il quinto è infondato: la mancata contestazione dei valori in anni precedenti non costituisce errore od omissione dell’amministrazione né genera, da sola, affidamento tutelabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità: Euro 500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge al 15%; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Le spese dei gradi di merito erano state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 comma 6 Cost.

    La motivazione è nulla per apparenza solo quando non rende possibile verificare il ragionamento decisorio; non basta che la sentenza richiami una decisione precedente, se espone comunque le ragioni della propria conclusione.

  • Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, prevede che, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    Il valore imponibile delle aree edificabili va determinato considerando congiuntamente i parametri indicati dalla norma, inclusi i prezzi di aree comparabili. Nel caso deciso, la stima è stata ritenuta legittima perché fondata su terreni analoghi e sulle caratteristiche urbanistiche e fisiche dell’area.

  • Art. 2909 cod. civ.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato vincola le parti e i loro aventi causa; non può essere esteso a una controversia tra parti diverse e relativa a un tributo differente.

  • Art. 2697 cod. civ.

    la stessa integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie.

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non consente invece di contestare in Cassazione il peso attribuito alle prove o la valutazione della loro persuasività.

  • Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Deve, quindi, in tal modo ritenersi assolto da parte del Giudice di secondo grado, nel rispetto della regola imposta dall' art. 2697 cod. civ., il relativo onere dimostrativo, senza necessità di attivare i poteri istruttori di cui all' art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    Quando il giudice ritiene assolto l’onere probatorio sulla base degli elementi acquisiti, non è necessario attivare i poteri istruttori officiosi previsti dalla norma.

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa, ipotesi chiaramente non ricorrenti nel caso di specie.

    La tutela dell’affidamento, ai fini dell’esclusione di sanzioni e interessi, richiede indicazioni amministrative o un nesso causale diretto tra il comportamento del contribuente e ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione. Il mero mancato controllo di dichiarazioni relative ad annualità precedenti non basta.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La determinazione del valore di un’area edificabile deve basarsi sui parametri normativi e su comparabili effettivamente analoghi; la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e non sono riesaminabili in Cassazione salvo vizi consentiti, non bastando una diversa lettura dei dati proposta dalla parte.
  • Limitazioni di fatto all’edificabilità dovute a condotte illecite dei confinanti non eliminano automaticamente la potenzialità edificatoria urbanistica o il valore imponibile, soprattutto se la limitazione può essere rimossa con azioni a tutela della proprietà o mediante accordo.
  • Una sentenza non è apparente solo perché riprende o richiama una decisione precedente: è sufficiente che renda comprensibili gli elementi considerati e il percorso logico-giuridico seguito.
  • Un giudicato tributario non si estende automaticamente a periodi d’imposta, tributi o parti diversi. Può rilevare per elementi permanenti della fattispecie solo entro i limiti soggettivi e oggettivi riconosciuti dalla legge.
  • La contestazione dell’onere della prova è fondata solo se il giudice ha assegnato l’onere alla parte sbagliata; la critica alla valutazione del materiale probatorio non configura, di per sé, violazione dell’art. 2697 cod. civ.
  • Il silenzio o la mancata contestazione dell’amministrazione in annualità precedenti non costituiscono normalmente un errore od omissione e non fondano da soli un affidamento tutelabile. Occorrono indicazioni ufficiali o un collegamento causale diretto con un comportamento amministrativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.