Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale, dei ricorsi contro due avvisi di accertamento per infedele dichiarazione ICI relativa al 2008. Hanno contestato: la stima del valore venale del terreno e l’uso di compravendite comparative; l’omessa considerazione di ulteriori pagamenti in ravvedimento operoso (A.A. sosteneva di aver versato complessivamente €431 anziché €128; B.B. €236 anziché €128); la motivazione degli avvisi, anche quanto ai criteri di stima e alla differenza rispetto al 2007; la violazione del legittimo affidamento, dopo anni senza contestazioni; e la gestione dell’istanza di accertamento con adesione. Hanno inoltre invocato un giudicato formatosi in una controversia tra altre parti e relativa a un diverso tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e in parte infondato: la CTR aveva ritenuto congrua la stima comunale, basata su compravendite di terreni con caratteristiche e destinazione urbanistica comparabili, e aveva spiegato perché i comparabili indicati dai contribuenti non fossero idonei. È stata respinta anche l’eccezione di giudicato, riferita a parti diverse e a un’agevolazione relativa all’imposta di registro. Il secondo motivo, sui maggiori versamenti in ravvedimento, è stato dichiarato inammissibile per carenze di allegazione e prova e per mancata indicazione degli atti processuali in cui la questione era stata sollevata. Il terzo è stato respinto: non risultava invertito l’onere della prova e le censure sulla valutazione probatoria non erano riesaminabili in Cassazione; la motivazione della CTR era sufficiente. Il quarto è stato respinto: la mancata contestazione delle dichiarazioni per anni precedenti non costituisce, da sola, un errore od omissione dell’amministrazione idoneo a fondare il legittimo affidamento. Il quinto è stato dichiarato inammissibile, essendo l’avvenuta instaurazione del contraddittorio un accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità; la convocazione nell’accertamento con adesione, inoltre, non è un obbligo dell’Ufficio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di Cassazione: €500 per compensi, €200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non risultano indicati gli importi degli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, prevede che, ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    Il valore imponibile delle aree edificabili va determinato considerando i parametri indicati dalla norma, inclusi i prezzi medi di aree con caratteristiche analoghe. Nel caso concreto, la stima comparativa è stata ritenuta legittima perché la CTR aveva valutato la destinazione urbanistica, le caratteristiche del terreno e l’idoneità dei comparabili.

  • Art. 2909 del codice civile

    "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".

    Il giudicato vincola le parti e i loro eredi o aventi causa. La pronuncia invocata dai ricorrenti non poteva quindi vincolare il Comune nella controversia ICI, poiché riguardava parti diverse e un tributo differente.

  • Art. 2697 del codice civile

    La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie.

    La violazione delle regole sull’onere della prova è denunciabile quando il giudice lo abbia posto a carico della parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui ha valutato le prove. Qui il Comune era stato ritenuto aver giustificato il valore e la censura riguardava, invece, la valutazione degli elementi probatori.

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il presupposto per l'esclusione dell'irrogazione di sanzioni e interessi è la sussistenza, quindi, di indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ovvero un comportamento del contribuente causalmente e in modo diretto collegato a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa, ipotesi chiaramente non ricorrenti nel caso di specie.

    L’esclusione di sanzioni e interessi per tutela dell’affidamento presuppone indicazioni dell’amministrazione seguite dal contribuente, oppure un nesso diretto tra il suo comportamento e ritardi, omissioni o errori dell’ente. La sola mancata contestazione dell’imposta in annualità precedenti non integra tali presupposti.

  • Art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

    L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare, ma non rende inefficace l’avviso. L’Ufficio non è obbligato a convocare il contribuente; decorso il periodo senza accordo, l’accertamento diventa definitivo se non viene impugnato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per stimare il valore di un’area edificabile ai fini ICI, l’ente può utilizzare compravendite comparative, purché la valutazione consideri i parametri legali e renda verificabile la comparabilità dei terreni. In Cassazione non si può ottenere una nuova ponderazione delle prove solo perché si preferiscono altri comparabili.
  • La concreta difficoltà o limitazione edificatoria collegata a violazioni civilistiche o a rapporti con confinanti non comporta automaticamente una riduzione della potenzialità edificatoria rilevante fiscalmente: occorre distinguere gli impedimenti urbanistico-amministrativi dalle questioni civilistiche, secondo quanto accertato nel caso concreto.
  • La mancata contestazione della dichiarazione per precedenti annualità non crea, da sola, un affidamento tutelabile né impedisce una diversa valutazione per un periodo d’imposta successivo. Servono indicazioni o comportamenti amministrativi specifici e un nesso diretto con la condotta del contribuente.
  • Il giudicato tributario può rilevare per periodi successivi solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza e, in particolare, rispetto a elementi permanenti, tra le stesse parti e per imposte dello stesso tipo; una decisione su un tributo diverso e tra soggetti diversi non vincola la nuova controversia.
  • Chi denuncia in Cassazione l’omessa pronuncia o l’omesso esame deve indicare con precisione dove e come la questione e i relativi documenti siano stati introdotti nei gradi di merito. La carenza di allegazione e di localizzazione degli atti può rendere il motivo inammissibile.
  • La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare, ma non annulla l’avviso. La convocazione del contribuente non è obbligatoria e, senza perfezionamento dell’accordo, l’avviso deve essere impugnato tempestivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.