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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori redditi di capitale per euro 311.660, oltre sanzioni e interessi, sulla base di indagini bancarie e di ulteriori acquisizioni istruttorie. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso, escludendo euro 200.000 ritenuti documentati come restituzione di somme già anticipate a una società partecipata. In appello la decisione veniva sostanzialmente confermata. In cassazione il contribuente deduceva: omessa pronuncia e mancata motivazione sulle eccezioni preliminari, con asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del verbale di chiusura; illegittimità dell’uso delle indagini bancarie per mancata esibizione dell’autorizzazione della Direzione regionale; insufficienza delle presunzioni poste a base dell’accertamento e mancata valutazione delle giustificazioni offerte; violazione dell’art. 44 TUIR, sostenendo che le somme non fossero riconducibili a redditi di capitale e, in ogni caso, chiedendo una nuova valutazione del merito. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale sulla parte in cui era stata esclusa dalla ripresa la somma di euro 200.000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al preteso vizio di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque espressamente respinto le questioni preliminari; ha escluso la violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 perché l’accertamento non era stato preceduto da accesso, ispezione o verifica, ma era fondato su indagini bancarie e acquisizioni dirette; ha ribadito che per la legittimità delle indagini bancarie rileva l’esistenza dell’autorizzazione e non la sua esibizione al contribuente, e che l’eventuale irregolarità è rilevante solo se arreca un concreto pregiudizio. Quanto al merito, la Corte ha confermato che l’art. 32 d.P.R. 600/1973 configura una presunzione legale a favore dell’erario, superabile solo con prova analitica del contribuente; ha reputato corretto il richiamo ai redditi di capitale ex art. 44 TUIR, in assenza di documentazione contabile idonea per gli importi provenienti dalle società partecipate; ha inoltre qualificato come inammissibili le doglianze che chiedevano una nuova valutazione dei fatti o che non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione, sia per il motivo del contribuente sia per quello incidentale dell’Ufficio. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione; non basta la mancanza di una motivazione espressa se la decisione comporta comunque il rigetto della pretesa.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti devono essere specificamente articolate secondo il corretto paradigma del vizio dedotto; non è consentito usarle per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La garanzia del previo contraddittorio endoprocedimentale non è stata ritenuta applicabile al caso, perché l’accertamento non era preceduto da accesso, ispezione o verifica, ma da indagini bancarie e acquisizioni dirette.

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le indagini bancarie sono legittime se esiste l’autorizzazione prescritta; non occorre la sua esibizione al contribuente. Le movimentazioni bancarie sorreggono una presunzione legale a favore dell’Amministrazione, superabile solo con prova analitica contraria.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina delle indagini bancarie in materia IVA è letta in modo analogo a quella delle imposte dirette quanto al potere istruttorio e alla necessità dell’autorizzazione.

  • art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241

    L’eventuale irregolarità procedimentale non determina invalidità dell’atto se non si traduce in un concreto pregiudizio per il destinatario.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza non si applicano alla presunzione legale prevista dall’art. 32 d.P.R. 600/1973, che opera in favore dell’erario.

  • art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le somme recuperate possono essere ricondotte ai redditi di capitale, specie se connesse a finanziamenti o a rapporti partecipativi, quando manca prova contabile idonea della diversa natura delle movimentazioni.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti; non è sufficiente un richiamo generico a quanto dedotto nei gradi di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame occorre indicare specificamente gli atti e i fatti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Va rispettato l’onere di deposito e di puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice abbia completamente omesso di decidere sulla domanda o eccezione; se la questione è stata comunque respinta, la censura non è fondata anche in assenza di un’argomentazione analitica.
  • Nell’accertamento fondato su indagini bancarie, l’art. 32 d.P.R. 600/1973 introduce una presunzione legale a favore dell’Amministrazione: non è necessario che l’Ufficio dimostri i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, e spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata.
  • L’autorizzazione alle indagini bancarie è richiesta per la legittimità dell’attività istruttoria, ma la sua mancata esibizione al contribuente non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento, salvo che sia allegato e dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
  • La violazione di regole procedimentali nell’acquisizione di elementi istruttori non comporta automaticamente inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria o della lesione di diritti fondamentali.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, autosufficienti e riferite alla motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata; non è ammissibile chiedere alla Corte una nuova valutazione del merito o limitarsi a rinvii generici agli atti di appello.
  • Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la puntuale indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni e la dimostrazione della loro diversità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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