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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione relativa a una porzione di mq. 109 di un fondo di proprietà privata sito nell’abitato di Andria, espropriata dal Comune. La Corte d’appello aveva rideterminato le indennità in misura molto superiore a quella fissata dall’ente espropriante, ritenendo l’area edificabile sulla base del certificato di destinazione urbanistica e delle norme tecniche del PRG che la collocavano in zona per la viabilità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un motivo complesso: ha denunciato violazione dell’art. 37 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 2.19 delle NTA del PRG, oltre che vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel qualificare l’area come edificabile; ha inoltre censurato la determinazione dell’indennità di esproprio per violazione della sentenza Corte cost. n. 181/2011. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e mancata indicazione degli atti rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dai controricorrenti, ritenendo che il richiamo ai documenti già indicati nella sentenza impugnata fosse sufficiente e che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. fosse inammissibile solo nella parte in cui prospettava la contraddittorietà della motivazione, non più deducibile dopo la riforma. Nel merito, ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla natura edificatoria dell’area: ha affermato che le zone concretamente vincolate a utilizzo pubblicistico, come la viabilità, non rientrano tra le aree edificabili ai fini indennitari, perché precludono ai privati le forme di trasformazione riconducibili allo ius aedificandi. Ha ritenuto nuova, e quindi non esaminabile, la questione della possibile irrilevanza della non edificabilità derivante da vincolo non conformativo. Per effetto dell’accoglimento parziale, l’ordinanza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata invocata per contestare la qualificazione edificatoria dell’area e la determinazione dell’indennità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Nel testo vigente non consente di censurare la mera contraddittorietà della motivazione; è scrutinabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per difetto di indicazione degli atti è stata respinta in concreto, in ragione del richiamo ai documenti già individuati nella sentenza impugnata.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata alla determinazione dell’indennità di espropriazione.

  • art. 2.19 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G. del Comune di Andria

    La Corte di merito vi aveva ancorato la destinazione a viabilità del suolo; la Cassazione ha escluso che tale destinazione integri edificabilità ai fini indennitari.

  • art. 19 L. n. 765 del 1967

    Richiamato nelle norme tecniche di esecuzione come base delle distanze minime a protezione del nastro stradale.

  • art. 6 CEDU

    Usato come parametro di interpretazione del principio di autosufficienza, in senso non eccessivamente formalistico, per salvaguardare l’accesso al giudice di legittimità.

  • art. 2, comma 89, L. finanziaria 2008

    Richiamato dalla Corte d’appello per determinare l’indennità di esproprio al valore venale del bene, senza decurtazione per interventi di riforma economico-sociale.

  • sentenza Corte cost. n. 181 del 2011

    Il ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione al criterio di determinazione dell’indennità di esproprio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’indennità di espropriazione, la qualificazione di un’area come edificabile richiede che essa sia suscettibile di edificazione secondo possibilità legali ed effettive; le aree vincolate a utilizzo pubblicistico, come viabilità, verde pubblico o attrezzature pubbliche, non sono edificabili in senso tecnico-indennitario.
  • La destinazione urbanistica impressa da norme tecniche che riservino l’area alla viabilità preclude ai privati lo ius aedificandi e impedisce di considerare il suolo edificabile ai fini della stima dell’indennità.
  • Nel giudizio di cassazione, il principio di autosufficienza va applicato in modo non eccessivamente formalistico, purché il ricorso consenta di comprendere la controversia e le censure senza necessità di autonoma ricerca degli atti.
  • Dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non è più deducibile la semplice contraddittorietà della motivazione; è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Non possono essere esaminate in cassazione questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito, anche se potenzialmente rilevanti ai fini della qualificazione del vincolo urbanistico.
  • La liquidazione dell’indennità espropriativa va riformulata quando la decisione di merito abbia erroneamente qualificato come edificabile un’area che, per vincolo urbanistico pubblicistico, non lo è.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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