Cassazione Civile, Ordinanza n. 16839/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'adesione del controricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391, commi 1 e 4, c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della società debitrice. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso e il fallimento controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando aderita dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del processo esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non si provvede sulle spese se la Corte lo esclude espressamente in ragione della chiusura anticipata del processo.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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