Cassazione Civile, Ordinanza n. 16843/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
La controversia
Un allevatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità integrativa prevista dalla normativa regionale siciliana in caso di abbattimento di capi infetti da malattie contagiose. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, di non essere il soggetto passivamente obbligato, poiché l'obbligo di pagamento graverebbe sulla Regione/Assessorato e non sull'ASL; dall'altro, di non poter dare esecuzione alla misura perché la previsione della legge regionale del 2005 costituirebbe un nuovo aiuto di Stato non previamente notificato e autorizzato dalla Commissione europea. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'obbligato fosse l'azienda sanitaria e che la decisione della Commissione del 2002 sui precedenti interventi regionali si estendesse anche alla misura del 2005. In cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa regionale siciliana e dell'art. 107/108 TFUE, oltre a vizio motivazionale, insistendo sulla necessità della previa notifica comunitaria e sulla disapplicazione della legge regionale in mancanza di autorizzazione o di ricorrenza delle esenzioni previste dai regolamenti europei.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, è stato affermato che la misura regionale del 2005 integra un nuovo aiuto di Stato soggetto alla procedura di controllo preventivo ex art. 108, par. 3, TFUE, salvo che ricorrano le condizioni di esenzione previste dai regolamenti europei applicabili. Poiché la legge regionale del 2005 non risultava previamente notificata alla Commissione e la verifica delle condizioni di esenzione richiede accertamenti di fatto, non compiibili in sede di legittimità, la sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente l'autorizzazione comunitaria del 2002 è stata cassata. Il giudice di rinvio dovrà accertare se la misura rientri nelle esenzioni regolamentari; in difetto, la norma va disapplicata e la domanda monitoria dell'allevatore respinta.
Norme richiamate
L.R. Sicilia 5 giugno 1989, n. 12
norma originaria che introduceva l'indennizzo per gli allevatori costretti all'abbattimento di capi infetti; richiamata come base del regime poi rifinanziato
L.R. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19
considerata dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione come nuova misura di aiuto, non meramente formale o amministrativa rispetto ai precedenti interventi del 1997 e 1999, e quindi soggetta a previa notifica alla Commissione
L.R. Sicilia 1997, n. 40
uno degli atti regionali già oggetto di decisione di autorizzazione della Commissione nel 2002, utilizzato dalla Corte d'appello come termine di comparazione
L.R. Sicilia 1999, n. 22
altro precedente intervento regionale autorizzato nel 2002, rispetto al quale la misura del 2005 è stata ritenuta dalla Corte di giustizia un nuovo aiuto
art. 107 TFUE
vieta gli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, salvo deroghe
art. 108 TFUE
prevede la procedura di controllo degli aiuti di Stato; la misura nuova non può essere attuata senza previa notifica e decisione della Commissione, salvo esenzioni
art. 267 TFUE
base del rinvio pregiudiziale disposto dalla Cassazione alla Corte di giustizia
Regolamento (UE) n. 702/2014
può esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti individuali, purché ricorrano tutte le condizioni previste, incluse quelle del capo I e dell'art. 26 richiamate dalla Corte
Regolamento (UE) n. 1408/2013
può operare come regime de minimis solo se l'aiuto e il cumulo degli aiuti nel triennio rispettano tutte le condizioni e le soglie fissate dal regolamento
Regolamento (CE) n. 659/1999
richiamato per la nozione di aiuto esistente, in contrapposizione al nuovo aiuto
art. 360 c.p.c.
dedotti come parametri del ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 108, par. 3, TFUE
la Corte di giustizia lo interpreta nel senso che la misura regionale in esame è soggetta a controllo preventivo se non coperta da autorizzazione o esenzione
Massime di principio
- Una misura regionale che reiteri o rifinanzi un precedente regime di aiuti, quando introduca modifiche sostanziali come aumento della dotazione o proroga temporale, deve essere qualificata come nuovo aiuto di Stato e non come mero aiuto esistente.
- La compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno spetta alla competenza esclusiva della Commissione europea; il giudice nazionale non può sostituirsi a tale valutazione, ma deve verificare solo l'eventuale operatività di esenzioni o condizioni ostative previste dal diritto dell'Unione.
- In presenza di un aiuto non previamente notificato, la norma interna che lo prevede deve essere disapplicata dal giudice nazionale se non risultano integrate le condizioni eccezionali che lo sottraggono all'obbligo di notifica.
- L'esenzione de minimis e le altre esenzioni regolamentari costituiscono eccezioni al divieto generale degli aiuti di Stato e, come tali, richiedono la prova positiva del rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina europea.
- Nel regime de minimis il rispetto della soglia va verificato sul cumulo degli aiuti concessi alla medesima impresa nell'arco di riferimento, non sul singolo aiuto isolatamente considerato.
- Quando la verifica delle condizioni di esenzione richiede accertamenti fattuali non compiibili in cassazione, la sentenza di merito va cassata con rinvio al giudice di merito per i necessari accertamenti.
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