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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16841/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente espropriante)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione alla stima proposta da una pluralità di proprietari avverso la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione relative a terreni siti nel comune di Siniscola. La Corte d'appello, dopo avere ritenuto ammissibile la domanda nonostante la sopravvenienza del decreto di esproprio nel corso del giudizio e dopo avere escluso la legittimazione passiva del comune, ha liquidato le indennità sulla base dell'accertata edificabilità legale delle aree e dei valori venali indicati dal consulente tecnico d'ufficio. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte di cassazione, prima di esaminare il merito delle censure, ha verificato la regolarità della notifica del ricorso all'intimato non costituito. È emerso che il ricorso era stato spedito a mezzo posta al domicilio eletto nel precedente grado, ma non era stata prodotta la cartolina di ricevimento, né erano state dedotte circostanze oggettive idonee a giustificare la mancata richiesta del duplicato dell'avviso. Secondo la Corte, poiché la notificazione postale si perfeziona solo con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario, il difetto di produzione dell'avviso impediva di accertare la valida instaurazione del contraddittorio in assenza di costituzione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata prova della sua regolare notificazione, dovuta all'assenza in atti dell'avviso di ricevimento della spedizione postale effettuata all'intimato. Non è stata quindi affrontata nel merito la censura relativa alla determinazione delle indennità espropriative. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per dare conto del deposito della memoria da parte dei ricorrenti nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente, ma il ragionamento della Corte si fonda sulla necessità che il ricorrente dimostri l'avvenuta notificazione del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la parte intimata non si costituisce, il ricorrente ha l'onere di fornire prova rigorosa della regolare notificazione del ricorso, poiché la Corte deve poter verificare l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • La notificazione a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la sola spedizione del plico, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento, unico documento idoneo a dimostrare la consegna, la data di consegna e l'identità del consegnatario.
  • In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di circostanze oggettive che giustifichino l'impossibilità di produrne il duplicato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di prova della valida notifica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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