Cassazione Civile, Ordinanza n. 16835/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un agente di commercio aveva ottenuto dal giudice delegato l’ammissione al passivo di una società fallita per provvigioni e varie indennità connesse alla cessazione del rapporto, ma il Tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto solo un ulteriore importo limitato e aveva collocato parte dei crediti in chirografo. Il decreto aveva ritenuto che: per le provvigioni l’agente dovesse provare il "buon fine" degli affari o il mancato pagamento imputabile alla preponente; la prova non fosse stata offerta per i rapporti ulteriori rispetto a quelli già ammessi; i documenti prodotti mostrassero che alcuni affari non erano ancora andati a buon fine; gli anticipi provvigionali compensassero integralmente o quasi i crediti per provvigioni; le indennità di mancato preavviso e supplementare non godessero del privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. perché di natura risarcitoria e non retributiva. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 1748 c.c. per confusione tra maturazione ed esigibilità della provvigione e per l’asserita erronea considerazione delle affermazioni del curatore; 2) violazione degli artt. 55 e 96 l.fall. per non aver ammesso il credito con riserva in attesa dell’esito delle trattative con i clienti della fallita; 3) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall. e dell’art. 115 c.p.c. per la partecipazione irrituale del curatore non costituito e per l’uso di deduzioni e produzioni tardive; 4) omesso esame di fatti decisivi per non avere valutato prospetti provvigionali e una consulenza tecnica di parte; 5) violazione dell’art. 2751-bis n. 3 c.c. per il mancato riconoscimento del privilegio sulle indennità di mancato preavviso e supplementare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché non coglievano la ratio del decreto, erano privi di autosufficienza o vertevano su fatti non decisivi: il Tribunale aveva fondato la decisione sull’interpretazione della clausola contrattuale che subordinava la provvigione al buon fine dell’affare, identificato nella consegna del prodotto e nell’integrale pagamento, e aveva ritenuto non provata tale circostanza; inoltre l’interpretazione del giudice di merito sull’assenza di buon fine degli affari era incompatibile con la richiesta di ammissione con riserva, e la doglianza sulla partecipazione del curatore non risultava supportata dal decreto né specificamente dimostrata. Il quinto motivo è stato respinto nel merito: le indennità di mancato preavviso e supplementare, al pari dell’indennità suppletiva di clientela, sono state ritenute prive di natura retributiva e quindi non assistite dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 3 c.c., poiché il privilegio tutela crediti aventi funzione retributiva o comunque destinati a soddisfare esigenze di sostentamento del lavoratore autonomo o parasubordinato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La provvigione dell’agente, nel caso concreto, era subordinata dalla clausola contrattuale al buon fine dell’affare, inteso come consegna del prodotto e integrale pagamento; pertanto l’agente doveva provare tale fatto costitutivo o il mancato pagamento imputabile alla preponente.
Il privilegio spetta ai crediti aventi natura retributiva o comunque collegati alla tutela del sostentamento del lavoratore autonomo o parasubordinato; non si estende alle indennità di natura risarcitoria, quali indennità di mancato preavviso e supplementare.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissione con riserva delle provvigioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio del decreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di ammissione con riserva, senza accoglimento della censura.
Norma del procedimento di opposizione allo stato passivo richiamata nel ricorso per contestare l’operato del tribunale e la partecipazione del curatore.
Norma del procedimento di opposizione allo stato passivo richiamata nel ricorso per contestare l’operato del tribunale e la partecipazione del curatore.
Il principio di non contestazione non opera quando la parte non è costituita; inoltre la doglianza sulla partecipazione del curatore non era autosufficiente e non dimostrava il pregiudizio difensivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando il contratto di agenzia prevede che la provvigione maturi solo al buon fine dell’affare, il creditore deve provare il verificarsi del fatto costitutivo pattuito; la prova non può essere sostituita da conteggi generici o da deduzioni non specificamente riferite ai singoli affari.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva del decreto impugnato e se pretende di sostituire alla qualificazione contrattuale operata dal giudice una diversa lettura non specificamente dedotta.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. presuppone la costituzione della parte; non può essere invocato nei confronti di una parte rimasta contumace.
- L’omesso esame di un documento non integra motivo utile quando il fatto che se ne vorrebbe trarre non è decisivo, specie se la decisione si fonda su una diversa e autonoma ragione probatoria.
- Le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia non hanno automaticamente natura retributiva: il privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. è limitato ai crediti che esprimono la funzione protettiva tipica della retribuzione o di prestazioni assimilabili, non a compensi meramente risarcitori.
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