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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che numerosi medici, iscritti a scuole di specializzazione post lauream a partire dal 1991, avevano percepito durante il corso una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, che essi ritenevano non conforme all'"adeguata remunerazione" richiesta dal diritto unionale. In primo grado avevano chiesto la condanna di Presidenza del Consiglio, ministeri competenti e MEF al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, quantificando il danno in euro 20.000 per ogni anno di frequenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo da un lato il difetto di legittimazione passiva dei ministeri e, dall'altro, infondata la pretesa risarcitoria; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto nel merito, compensando solo le spese del primo grado. In cassazione i diversi ricorrenti hanno articolato motivi sostanzialmente sovrapponibili: violazione di norme interne, costituzionali e comunitarie; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; omesso esame del deprezzamento monetario e della pretesa inadeguatezza sopravvenuta della borsa; mancato riconoscimento di adeguamento triennale, indicizzazione annuale, benefici di carriera e contributivi; violazione dell'art. 36 Cost. per asserita natura di lavoro subordinato dell'attività degli specializzandi. Alcuni ricorsi chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla interpretazione delle direttive richiamate. La Corte di cassazione ha ritenuto parte delle doglianze inammissibili perché contrastanti con un orientamento consolidato e parte inammissibili per ragioni processuali, anche per formazione del giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva dei ministeri e per difetto di pertinenza rispetto al thema decidendum. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. È stato dichiarato estinto il giudizio solo per rinuncia limitatamente all'impugnazione di una ricorrente; per il resto tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso di una delle parti che aveva rinunciato all'impugnazione; per il resto ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi riuniti. Ha inoltre rilevato il giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva dei ministeri, perché la statuizione del primo giudice non era stata impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi difese le controparti. È stata infine data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione di diritto è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione contenga una specifica esposizione dei motivi, non potendo ridursi a un mero rinvio o copia dell'atto di appello.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente di motivare per relationem richiamando precedenti conformi di legittimità.

  • art. 335 c.p.c.

    ha giustificato la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    disciplinava la borsa di studio percepita dagli specializzandi iscritti prima dell'applicazione del successivo regime del d.lgs. n. 368 del 1999.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamati dai ricorrenti per sostenere il diverso regime economico e ordinamentale degli specializzandi, ma ritenuti non fondare il diritto azionato per gli anni anteriori al 2006-2007.

  • art. 36 Cost.

    la Corte ribadisce che è inapplicabile al rapporto degli specializzandi, non essendo configurabile un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con corrispettivo sinallagmatico.

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato sulla disciplina economica degli specializzandi.

  • Direttiva 93/16/CEE

    non è stata interpretata come fonte di un obbligo ulteriore, rispetto al d.lgs. n. 257 del 1991, circa la misura della borsa di studio.

  • Direttiva 82/76

    la Corte ritiene non necessario un rinvio pregiudiziale, avendo la giurisprudenza di legittimità già chiarito che non impone il mantenimento nel tempo dell'adeguatezza della remunerazione.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992

    richiamato dalle Sezioni Unite come norma che ha contribuito al blocco dell'adeguamento triennale delle borse di studio.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    richiamato come fonte interpretativa del blocco dell'adeguamento triennale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già definitivamente risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se devolve questioni estranee al thema decidendum.
  • La mancata impugnazione di una statuizione autonoma del giudice di primo grado determina giudicato interno sulla questione, precludendone la revisione in cassazione.
  • L'attività svolta dai medici specializzandi, per i corsi disciplinati dalla normativa previgente e dal regime transitorio, non integra rapporto di lavoro subordinato; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata e sufficiente.
  • La direttiva unionale richiamata in materia di specializzazione medica non è stata interpretata come fonte di un obbligo generale di adeguamento periodico della borsa di studio, né come base per pretendere un risarcimento per la mancata indicizzazione o rivalutazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l'interpretazione della direttiva sia già stata chiarita in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione del diritto unionale occorre individuare una condotta illecita dello Stato; se la normativa non impone una certa misura minima della prestazione economica, la scelta legislativa di non adeguarla nel tempo non è di per sé illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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