Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da una società per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale nella quale la società era stata ammessa al passivo per un credito di euro 3.772,61. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione del Ministero, che sosteneva l’operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da ritardo ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001, perché la pretesa azionata nel giudizio presupposto sarebbe stata irrisoria se valutata in rapporto alle condizioni economiche della società. Con il ricorso per cassazione il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 e dell’art. 2697 c.c., censurando l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la pretesa sarebbe "irrisoria" solo se oggettivamente minima; secondo il ricorrente, invece, la norma imporrebbe una valutazione sia oggettiva sia soggettiva della pretesa, rispetto alle condizioni personali della parte, con conseguente possibilità di superare la presunzione mediante prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori, vale a dire di entità davvero minima o bagatellare. La clausola "valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte" non introduce un autonomo criterio di proporzione tra valore della domanda e condizioni economiche del ricorrente, ma serve come ulteriore controllo della effettiva irrisorietà già riscontrata in via oggettiva. Poiché la domanda di recupero di un credito di oltre euro 3.500 non poteva essere considerata irrisoria in sé, la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’operatività della presunzione e non aveva bisogno di svolgere una valutazione soggettiva ulteriore. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo opera solo in presenza di una pretesa o di un valore della causa oggettivamente irrisori; la valutazione delle condizioni personali della parte è criterio ulteriore di controllo, non parametro autonomo e sufficiente a rendere irrisoria una domanda non bagatellare.

  • art. 2 bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    La norma, nella formulazione introdotta nel 2015, disciplina la presunzione di insussistenza del danno da durata irragionevole nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto violato il riparto dell’onere probatorio, avendo escluso che fosse necessario superare con prova contraria una presunzione non operante per difetto del presupposto oggettivo dell’irrisorietà.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del motivo di ricorso, fondato su violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 35, paragrafo 3, Convenzione EDU

    È richiamato per spiegare il criterio del "pregiudizio significativo" e la logica de minimis nella giurisprudenza convenzionale.

  • Protocollo n. 14 alla Convenzione EDU

    Viene richiamato quale fonte della modifica dell’art. 35 CEDU che introduce la soglia del pregiudizio significativo.

  • L. 28 dicembre 2005, n. 280

    È indicata come legge di ratifica e esecuzione del Protocollo n. 14.

Massime di principio

  • Nelle domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa opera solo se il valore della domanda è oggettivamente bagatellare o comunque privo di apprezzabile consistenza economica.
  • La clausola che impone di valutare la pretesa anche in relazione alle condizioni personali della parte non consente di considerare irrisoria una domanda che, per importo, non lo sia già in termini oggettivi; essa funziona come criterio integrativo e non sostitutivo della verifica oggettiva.
  • La soglia di irrisorietà va apprezzata in concreto, tenendo conto della natura economica della pretesa e della rilevanza dell’interesse sottostante; il mero confronto tra importo domandato e condizioni patrimoniali dell’istante non basta, da solo, a far operare la presunzione.
  • Quando la posta in gioco conserva un interesse economico apprezzabile, il giudice non è tenuto a svolgere una ulteriore valutazione soggettiva delle condizioni della parte per escludere il diritto all’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.