Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale due creditori, titolari di crediti da lavoro dipendente, erano stati ammessi al passivo. La Corte d'appello aveva riconosciuto a ciascuno un indennizzo di euro 3.200,00 e aveva respinto l'opposizione del Ministero della giustizia. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, ai fini del limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, dovesse considerarsi non già il credito ammesso al passivo, ma il credito residuo dopo i riparti parziali, cioè la parte ancora insoddisfatta al termine della procedura. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, deducendo violazione dei parametri forensi e lamentando che il giudice di merito avesse liquidato un importo inferiore ai minimi, senza motivazione e senza riconoscere il compenso per la fase istruttoria. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione di merito secondo cui il limite dell'indennizzo va parametrato al credito indicato nell'istanza di ammissione e a quello ammesso al passivo, mentre la successiva soddisfazione parziale rileva solo per ridurre la misura annua del danno, non per fissare il tetto complessivo. Ha invece accolto il ricorso incidentale sulle spese, affermando che nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, che deve essere riconosciuto anche il compenso per la fase istruttoria e che, in presenza di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa va riferito alla domanda di valore più elevato, non alla somma delle domande. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di opposizione e quelle di legittimità a carico del Ministero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Ministero e accolto il ricorso incidentale dei creditori. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia solo nella parte relativa alle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di opposizione in euro 1.470,00 e ponendole a carico del Ministero, oltre alle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti. Sul punto sostanziale dell'indennizzo da irragionevole durata del fallimento, ha confermato la soluzione della Corte d'appello, escludendo che il credito residuato dopo i riparti parziali costituisca il limite dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento fallimentare, il limite dell'indennizzo va individuato nel credito indicato nell'istanza di ammissione e in quello ammesso al passivo; la successiva soddisfazione parziale del credito non fissa il tetto massimo della liquidazione, ma può incidere solo sulla misura annua del danno

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi

  • art. 4, commi 1 e 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    la liquidazione deve avvenire secondo i parametri tabellari; l'aumento per attività unitaria maggiorata è rimesso alla discrezionalità del giudice e nella specie non è stato ritenuto dovuto

  • d.m. 8 marzo 2022, n. 147

    richiamato quale testo modificativo dei parametri forensi applicabili

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    il giudizio di opposizione ha natura contenziosa e, per la liquidazione dei compensi, si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014

  • art. 103 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando le singole domande, ma facendo riferimento alla domanda di valore più elevato

  • L. 29 maggio 1982, n. 297

    richiamata in relazione al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e crediti di lavoro

  • d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia gestito dall'INPS

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura concorsuale, il valore rilevante per il limite massimo dell'indennizzo va riferito alla fase di insorgenza della pendenza processuale e all'accertamento del credito, non al residuo insoddisfatto dopo i riparti.
  • La parziale soddisfazione del credito nel corso della procedura può incidere sulla misura concreta dell'indennizzo annuo, ma non può essere utilizzata come parametro per abbassare il tetto complessivo di liquidazione previsto dalla legge.
  • L'eventuale accesso del creditore a strumenti alternativi di soddisfacimento, come il Fondo di garanzia, non esclude il diritto all'equa riparazione e può semmai rilevare solo per valutare la minore penosità dell'attesa, purché l'Amministrazione ne provi l'inerzia o il comportamento rilevante.
  • Nel giudizio di opposizione alla domanda di equa riparazione, la liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri forensi applicabili al valore della controversia e deve comprendere anche la fase istruttoria quando essa sia stata effettivamente svolta.
  • In presenza di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa si determina con riferimento alla domanda di maggior valore e non mediante somma aritmetica di tutte le domande cumulate soggettivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.