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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre atti impositivi relativi a più annualità, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte IRAP e IVA e irrogato sanzioni per infedele dichiarazione e per altre violazioni connesse a operazioni non fatturate. Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento, disposto in primo grado, delle sanzioni applicate per l’anno 2000 ritenendo che non si trattasse di omessa dichiarazione, ma di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza, con conseguente applicazione della sola sanzione fissa per ritardo ex art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 e, comunque, con difetto di idonea contestazione di tale sanzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 e degli artt. 1, comma 2, e 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che, poiché la dichiarazione era stata sì presentata tardivamente ma entro novanta giorni e da essa emergevano maggiori imposte dovute, la fattispecie non era soggetta alla sanzione fissa per mero ritardo, bensì alle sanzioni proporzionali per infedele dichiarazione previste dalle norme sanzionatorie tributarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, in presenza di una dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni ma dalla quale emergano maggiori imposte IRAP e IVA rispetto a quelle dichiarate, non trova applicazione la sanzione amministrativa fissa prevista per il solo ritardo nella presentazione della dichiarazione; rilevano invece le sanzioni proporzionali per infedele dichiarazione previste dal d.lgs. n. 471 del 1997. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio dovrà tenere conto delle modifiche apportate agli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 dal d.lgs. n. 87 del 2024.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998

    disciplina le sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza; la Corte esclude che questa previsione si applichi quando dalla dichiarazione tardiva emergano maggiori imposte dovute e quindi una violazione sostanziale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    prevede la sanzione proporzionale per infedele dichiarazione ai fini IRAP; la Corte la indica come norma corretta da applicare quando la dichiarazione, pur tardiva, espone un’imposta inferiore a quella dovuta.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    prevede la sanzione proporzionale per infedele dichiarazione ai fini IVA; la Corte la ritiene applicabile nel caso di maggiore imposta recuperata rispetto a quella dichiarata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2 d.lgs. n. 87 del 2024

    le modifiche introdotte agli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 devono essere considerate dal giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La sanzione per mero ritardo nella presentazione della dichiarazione entro novanta giorni si applica solo quando la violazione abbia natura formale e non sia accompagnata da un recupero di maggiore imposta dovuta.
  • Se dalla dichiarazione tardiva emergono elementi sostanzialmente infedeli, con maggiore imposta accertata rispetto a quella dichiarata, la fattispecie ricade nelle sanzioni proporzionali previste per la dichiarazione infedele e non nella sanzione fissa per il ritardo.
  • Il giudice di merito che qualifichi la violazione come tardiva deve verificare, prima di individuare la sanzione, se la dichiarazione tardiva abbia comunque comportato un’imposizione inferiore al dovuto; in presenza di maggiore imposta, la disciplina sanzionatoria cambia in senso sostanziale.
  • In sede di rinvio il giudice deve applicare la normativa sanzionatoria vigente al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenute modifiche legislative pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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