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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto della Corte d'appello che, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva parzialmente accolto l'opposizione del Ministero della giustizia avverso un decreto monocratico e lo aveva condannato a pagare a due società un indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il procedimento presupposto riguardava l'ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice, per crediti rispettivamente di circa euro 16.213,80 e euro 1.288,36. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Secondo il ricorrente, la nozione di 'irrisorietà' dovrebbe essere valutata sia oggettivamente sia soggettivamente, anche in relazione alle condizioni personali della parte, e ciò avrebbe dovuto condurre a negare l'indennizzo in presenza di società di medio-piccole dimensioni e di bilanci in perdita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero, osservando che la Corte d'appello si era attenuta ai principi già affermati in materia: la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto non era oggettivamente 'irrisoria', considerato l'importo dei crediti ammessi al passivo; inoltre, la valutazione delle condizioni personali della parte opera come ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà già riscontrata in senso oggettivo, non come criterio autonomo per negare l'indennizzo a fronte di una domanda economicamente non bagatellare. La Cassazione ha quindi ribadito che la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 riguarda solo pretese di entità davvero minima, e che nel caso concreto tale soglia non era stata superata in senso impeditivo. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    Norma richiamata quale base del procedimento di opposizione contro il decreto monocratico in materia di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera per le pretese irrisorie o per il valore della causa irrisorio, valutato anche in relazione alle condizioni personali della parte; tale valutazione non consente di trasformare la nozione di irrisorietà in un criterio soggettivo autonomo sganciato dall'oggettiva esiguità della pretesa.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    Nel testo richiamato come disposizione che prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, salvo prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal Ministero per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché la decisione impugnata si è mantenuta nel solco della corretta valutazione dell'irrisorietà e della relativa presunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato per ribadire il dovere del giudice nazionale di interpretare la norma interna in senso convenzionalmente conforme alla giurisprudenza della Corte EDU.

  • art. 35, par. 3, CEDU

    Disposizione evocata per la nozione di pregiudizio significativo e per il principio de minimis non curat praetor, usati come criterio interpretativo della nozione di irrisorietà.

  • art. 34 CEDU

    Richiamato nel contesto delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali alla Corte EDU.

  • Protocollo addizionale n. 14 alla CEDU, art. 12

    Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 35, par. 3, CEDU in tema di pregiudizio significativo.

  • L. 28 dicembre 2005, n. 280

    Richiamata in relazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo addizionale n. 14.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio opera solo quando la pretesa fatta valere nel giudizio presupposto sia oggettivamente irrisoria, cioè di entità bagatellare e tale da integrare un interesse non meritevole di tutela indennitaria.
  • La locuzione 'valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte' non introduce un autonomo parametro soggettivo per negare l'indennizzo, ma consente di verificare ulteriormente, in concreto, se una pretesa già oggettivamente esigua sia comunque rilevante per il ricorrente.
  • La valutazione di irrisorietà va compiuta in coerenza con i principi convenzionali e con la giurisprudenza della Corte EDU sul 'pregiudizio significativo', secondo un criterio che tiene conto sia della posta in gioco oggettiva sia, in via complementare, della situazione personale del soggetto.
  • Quando il giudizio presupposto ha ad oggetto il recupero di crediti economicamente non bagatellari, la mera circostanza che il creditore sia una società di piccole dimensioni o abbia chiuso in perdita non è sufficiente, da sola, a escludere il diritto all'equa riparazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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