Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso domanda ex L. n. 89/2001 per ottenere l'equo indennizzo per l'asserita durata irragionevole di un procedimento di divorzio iniziato nel novembre 2017 e concluso nel maggio 2021 con estinzione in Cassazione per intervenuta transazione. Aveva inoltre chiesto il ristoro di asseriti danni patrimoniali, quantificati in Euro 94.854,48, deducendo che la protrazione del giudizio lo avrebbe costretto a sopportare un assegno divorzile, azioni esecutive, sequestri, pignoramenti, trattenute e denunce penali, fino a indurlo a transigere. La Corte d'appello aveva riconosciuto un ritardo indennizzabile calcolando il termine complessivo alla luce del limite di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001, ma aveva negato il danno patrimoniale per difetto di prova del nesso causale diretto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001, sostenendo che non fosse corretto limitarsi al termine complessivo di sei anni e che occorresse valorizzare anche la durata ragionevole dei singoli gradi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d'appello avesse fissato il parametro annuo dell'indennizzo senza considerare le peculiarità del caso, inclusi i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali; 3) ulteriore omesso esame di fatti rilevanti ai fini del risarcimento dei danni ulteriori, con riferimento al parere favorevole della Procura generale sulla revoca dell'assegno, alle somme versate medio tempore e alle esecuzioni forzate subite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che il comma 2-ter opera come norma di chiusura e impone una valutazione complessiva del procedimento articolato nei tre gradi. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i fatti allegati e che, in tema di equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile richiede prova di una conseguenza diretta e immediata del ritardo, non essendo sufficienti pregiudizi derivanti da fattori autonomi già in atto o da iniziative giudiziarie collegate alla vicenda sostanziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la correttezza del criterio di calcolo del ritardo indennizzabile adottato dalla Corte d'appello, fondato sul termine complessivo di sei anni per i giudizi definiti nei tre gradi. Ha inoltre confermato il diniego del risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori, perché mancava la prova di un nesso causale diretto e immediato tra la durata irragionevole del processo e i pregiudizi allegati. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero della giustizia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001
termine di durata ragionevole si considera rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni
norma di chiusura che impone una valutazione complessiva del procedimento, quando esso si sia articolato in tre gradi di giudizio.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
comma 2 bis della medesima legge, che individua la durata ragionevole dei singoli gradi di giudizio
richiamato dal ricorrente per sostenere che non potesse essere considerato solo il limite massimo complessivo; la Corte non accoglie questa lettura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.
rubrica dei motivi di ricorso relativi all'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel principio affermato dalla Corte: il danneggiato ha l'onere di provare la lesione patrimoniale e il nesso causale diretto e immediato con il ritardo.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, se il giudizio presupposto si è svolto in tre gradi, il limite di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001 opera come criterio finale e di chiusura, imponendo una valutazione complessiva della durata dell'intero processo.
- In tema di equa riparazione, il danno patrimoniale ulteriore non è automaticamente presunto: il ricorrente deve provarne la derivazione causale diretta e immediata dalla protrazione irragionevole del giudizio.
- Non è risarcibile, come danno da ritardo, un pregiudizio che si inserisce in una serie causale già in atto come effetto di fattori autonomi o di iniziative giudiziarie collegate alla controversia sostanziale; in tal caso la durata irragionevole degrada a mera occasione.
- La natura indennitaria dell'equa riparazione esclude la necessità di un accertamento soggettivo della colpa dell'Amministrazione, ma non esonera il richiedente dall'onere di allegare e provare il pregiudizio patrimoniale conseguente al ritardo.
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