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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio per equa riparazione definito in cassazione con rinvio, nel quale il giudice di rinvio aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001 e quelle del successivo giudizio di rinvio riconoscendo importi che, secondo la parte privata, continuavano a essere erroneamente inferiori ai minimi tariffari perché escludevano la fase istruttoria. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva nuovamente escluso la fase istruttoria nel giudizio di opposizione nonostante i vincoli derivanti dalla precedente ordinanza di cassazione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria sia nel giudizio di opposizione sia nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto al giudizio di opposizione: la fase istruttoria, ai fini della liquidazione del compenso difensivo, comprende non solo prove orali e consulenza tecnica ma anche le ulteriori attività difensive indicate dal d.m. n. 55 del 2014, incluse richieste di prova e memorie illustrative o integrative. Invece ha escluso che nel giudizio di rinvio vi fosse stata una nuova trattazione tale da giustificare il riconoscimento della fase istruttoria, poiché il giudice del rinvio era stato chiamato soltanto a ricalcolare le spese sulla base di parametri e scaglione già definiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, cassando il decreto impugnato su tale punto e decidendo nel merito: ha rideterminato le spese di quel giudizio in Euro 2.415,00, includendo Euro 526,50 per la fase istruttoria/trattazione. Ha invece rigettato il ricorso nella restante parte, confermando la liquidazione di Euro 1.984,00 per le spese del giudizio di rinvio. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge in relazione alla liquidazione delle spese

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ribadisce il vincolo del giudice di rinvio rispetto ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e interviene quando tale vincolo non sia rispettato

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite devono essere liquidate secondo i criteri normativi applicabili, non potendo essere negate voci spettanti senza adeguata base normativa

  • art. 4 d.m. 55/2014

    la fase istruttoria comprende, in via esemplificativa, una pluralità di attività difensive anche diverse da prove orali e CTU; la liquidazione deve tenerne conto

  • art. 12 tariffa allegata al d.m. 55/2014

    per il giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 gli onorari vanno liquidati secondo la tariffa dei procedimenti contenziosi

  • art. 2 d.m. 147/2022

    richiamato dal ricorrente come norma modificativa dei parametri di liquidazione delle spese

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    indica il giudizio di opposizione nel quale si discuteva la corretta liquidazione del compenso professionale

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso difensivo, la fase istruttoria non coincide soltanto con l'assunzione di prove orali o con la consulenza tecnica, ma comprende anche le ulteriori attività difensive tipizzate dal decreto parametri, come richieste di prova, memorie illustrative, precisazioni e integrazioni delle domande o delle conclusioni.
  • Quando la Corte di cassazione, in sede di rinvio, ha già fissato il criterio di liquidazione delle spese, il giudice di rinvio non può discostarsene escludendo voci di compenso che, secondo i parametri applicabili, risultino dovute.
  • Non si può riconoscere una nuova fase istruttoria nel giudizio di rinvio se il giudice di rinvio è chiamato soltanto a ricalcolare le spese sulla base di scaglione di valore e parametri già definitivamente individuati, senza una effettiva nuova trattazione della causa.
  • La liquidazione delle spese deve essere coerente con la struttura della tariffa professionale e, in difetto di motivazione specifica e di un presupposto normativo, non possono essere liquidati importi inferiori ai minimi senza giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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