Cassazione Civile, Ordinanza n. 10573/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esaminava i cinque motivi del ricorso per cassazione, perché prendeva atto della definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Accertata la rituale domanda di definizione, il versamento degli importi dovuti e la mancata presentazione di istanze di trattazione entro il termine previsto, dichiarava l’estinzione del giudizio. Le spese restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004-2010, impugnati dalla società davanti alle commissioni tributarie e accolti in primo e secondo grado. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, deducendo: violazione di norme processuali civili e tributarie in tema di valutazione delle prove, poteri istruttori e limiti del giudizio di impugnazione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme sul contenuto della sentenza e sul processo tributario; ulteriore violazione di norme processuali e tributarie; violazione di norme civilistiche e tributarie sostanziali, anche in relazione a profili di interposizione, simulazione, abuso/operazioni elusive e determinazione del reddito imponibile; omesso esame di un fatto decisivo. Prima della decisione nel merito, la società contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, producendo la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento. Risultato documentalmente che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non era intervenuto alcun diniego impugnato, la Corte rilevava la sopravvenuta estinzione del giudizio ai sensi del comma 13 della stessa norma.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
La presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento consente di chiedere la sospensione del giudizio nelle more della procedura.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
In assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego della definizione impugnato, la controversia si estingue.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Sono i parametri formali dei cinque motivi di ricorso, che però non vengono scrutinati nel merito per sopravvenuta estinzione.
artt. 115, 116, 132, 345 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente come norme processuali asseritamente violate nei precedenti gradi di giudizio.
artt. 39, 40, 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati in relazione al potere di accertamento e ai presupposti della rettifica tributaria.
artt. 96 e 109 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla deducibilità e determinazione del reddito imponibile.
artt. 57, 58, 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in tema di processo tributario e limiti alle eccezioni/prove in appello.
artt. 53, 54, 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla ricorrente come disposizioni del rito tributario rilevanti per il sindacato di legittimità.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva.
artt. 1273, 1322, 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1414, 1813, 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione di norme sostanziali e probatorie.
art. 37-bis, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione a possibili profili elusivi o di interposizione nei redditi accertati.
artt. 5 e 6 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati per la determinazione della base imponibile IRAP.
art. 50, 326, 331, 358, 405 cod. proc. pen. e art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente in un più ampio riferimento a elementi di indagine e utilizzabilità probatoria.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e deposita la relativa istanza con prova del pagamento, il processo tributario resta sospeso nelle more della procedura.
- Se entro il termine stabilito dalla disciplina speciale nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione impugnato, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia assorbe ogni questione di merito o di rito dedotta nel ricorso per cassazione.
- Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione della disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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