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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10573/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esaminava i cinque motivi del ricorso per cassazione, perché prendeva atto della definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Accertata la rituale domanda di definizione, il versamento degli importi dovuti e la mancata presentazione di istanze di trattazione entro il termine previsto, dichiarava l’estinzione del giudizio. Le spese restavano a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004-2010, impugnati dalla società davanti alle commissioni tributarie e accolti in primo e secondo grado. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, deducendo: violazione di norme processuali civili e tributarie in tema di valutazione delle prove, poteri istruttori e limiti del giudizio di impugnazione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme sul contenuto della sentenza e sul processo tributario; ulteriore violazione di norme processuali e tributarie; violazione di norme civilistiche e tributarie sostanziali, anche in relazione a profili di interposizione, simulazione, abuso/operazioni elusive e determinazione del reddito imponibile; omesso esame di un fatto decisivo. Prima della decisione nel merito, la società contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, producendo la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento. Risultato documentalmente che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e non era intervenuto alcun diniego impugnato, la Corte rilevava la sopravvenuta estinzione del giudizio ai sensi del comma 13 della stessa norma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e deposita la relativa istanza con prova del pagamento, il processo tributario resta sospeso nelle more della procedura.
  • Se entro il termine stabilito dalla disciplina speciale nessuna parte chiede la trattazione e non interviene un diniego della definizione impugnato, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia assorbe ogni questione di merito o di rito dedotta nel ricorso per cassazione.
  • Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione della disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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