Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due investitori hanno agito contro la banca intermediaria chiedendo in via principale la nullità, o in subordine la risoluzione per grave inadempimento, di un ordine di acquisto di obbligazioni dello Stato argentino per circa euro 50.668,50, sostenendo anche la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi e del divieto di conflitto di interessi; in appello la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un autonomo profilo di inadempimento e ha condannato la banca al risarcimento di euro 87.947,10 oltre accessori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., assumendo che la domanda risarcitoria fosse solo consequenziale e non autonoma; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita mancanza di una domanda risarcitoria autonoma; 3) violazione dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, contestando l'accertamento della violazione degli obblighi informativi preventivi e sostenendo che i titoli erano stati acquistati in epoca in cui il default non era prevedibile, che gli investitori erano esperti e che il documento sui rischi era stato consegnato; 4) ancora violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 28 Reg. Consob, per escludere un obbligo di informazione successiva sull'andamento del titolo in assenza di gestione di portafoglio o consulenza; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di compensatio lucri cum damno, diretta a detrarre dal danno le somme percepite dagli investitori per l'adesione all'offerta pubblica della Repubblica argentina e a tener conto del valore dei titoli eventualmente residui. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi: ha affermato che la domanda di risarcimento da inadempimento può essere proposta autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione; che l'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito; che gli obblighi informativi dell'intermediario sono autonomi e non vengono meno per la supposta esperienza dell'investitore o per la successiva evoluzione del rischio; e che il motivo sugli obblighi informativi successivi era comunque diretto contro una ratio decidendi solo concorrente e non decisiva. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare la richiesta di detrazione, ai fini del danno, delle utilità comunque percepite dagli investitori in conseguenza dell'operazione, con conseguente cassazione della sentenza limitatamente a tale profilo e rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per rideterminare il risarcimento e provvedere sulle spese.
La decisione
La Corte ha respinto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo il terzo in parte inammissibile e in parte infondato e il quarto inammissibile per difetto di interesse; ha invece accolto il quinto motivo relativo alla compensatio lucri cum damno e all'omessa pronuncia sulla detrazione delle somme percepite dagli investitori. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale rispetto alla qualificazione della domanda e agli obblighi informativi dell'intermediario.
art. 360 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali, in particolare ultrapetizione e omessa pronuncia.
art. 1218 c.c.
La domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale può essere fatta valere autonomamente rispetto alla domanda di risoluzione.
art. 1223 c.c.
Richiamato come norma sulla misura del danno risarcibile da inadempimento contrattuale.
art. 1453 c.c.
La Corte ribadisce che, facendo salvo 'in ogni caso' il risarcimento del danno, la norma consente l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia richiede di confrontarsi con l'effettivo contenuto della domanda o dell'eccezione come interpretato dal giudice di merito.
art. 21 d.lgs. 58/1998
Impone agli intermediari diligenza, correttezza, trasparenza e adeguata informazione del cliente; la violazione di tali obblighi può fondare responsabilità risarcitoria.
art. 23, comma 6, d.lgs. 58/1998
Nei giudizi di risarcimento danni derivanti dai servizi di investimento, l'intermediario deve provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
Specificava gli obblighi informativi preventivi, incluse raccolta delle informazioni sull'investitore e consegna del documento sui rischi generali, nonché il dovere di fornire informazioni adeguate sulla specifica operazione.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
Imponeva di astenersi da operazioni non adeguate e, in caso di richiesta del cliente, di informarlo dell'inadeguatezza e delle ragioni della stessa.
art. 30 Reg. Consob n. 11522/1998
È richiamato solo quale sede documentale del rifiuto del cliente di fornire le informazioni richieste.
art. 1367 c.c.
Richiamato come espressione della regola dell'interpretazione utile degli atti processuali, da preferire a quella che ne privi di effetto.
art. 6, par. 3, TUE
È richiamato a sostegno della regola dell'interpretazione utile e del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale può essere proposta in via autonoma e non deve necessariamente dipendere dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
- L'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di nullità processuale, di errore di diritto nella qualificazione dei fatti allegati o di omesso esame di fatti decisivi.
- Negli investimenti finanziari l'intermediario è tenuto a un dovere attivo di informazione preventiva sulla natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione, indipendentemente dalla maggiore o minore esperienza dell'investitore o dalla prevedibilità ex post del rischio concretizzatosi.
- L'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi di diligenza e informazione grava sull'intermediario nei giudizi di risarcimento per servizi di investimento.
- La presenza di una ragione autonoma e sufficiente della decisione di merito rende inammissibili i motivi che attaccano solo rationes concorrenti non decisive o comunque non utilmente idonee a determinare la cassazione della sentenza.
- Nel risarcimento del danno derivante da operazioni finanziarie viziate occorre detrarre, se provate e rilevanti, le utilità conseguite dall'investitore in relazione al medesimo fatto generatore del danno, evitando una indebita locupletazione.
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