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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del diniego tacito di rimborso di ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro su una somma erogata nel 2004 a un dipendente a titolo di incentivo all'esodo. Il contribuente sosteneva che quella somma corrispondesse, nella sostanza, ai contributi volontari necessari a maturare il requisito pensionistico e che quindi fosse deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 10 TUIR, con conseguente diritto al rimborso delle ritenute. La CTR della Campania, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto fissato dalla Cassazione e aveva indebitamente riesaminato fatti e qualificazione giuridica del rapporto; 2) violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., assumendo che il contribuente avrebbe dovuto proporre revocazione per errore di fatto e non riassumere il giudizio in rinvio; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte del contribuente, dei fatti posti a base della domanda di rimborso; 4) ancora violazione dell'art. 2697 c.c., per assenza in atti della domanda e autorizzazione INPS alla prosecuzione volontaria e della prova dell'effettivo versamento dei contributi. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il rinvio era prosecutorio e che il giudice di rinvio doveva riesaminare la domanda di rimborso applicando i principi sulla ripartizione dell'onere probatorio; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva valutato le prove prodotte dal contribuente né la loro idoneità a dimostrare il diritto alla restituzione, e ha dichiarato assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione finale è quindi una cassazione con rinvio, limitata al profilo dell'onere della prova e della valutazione delle prove sul diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte; nel caso concreto la censura di violazione è stata ritenuta infondata perché il rinvio era prosecutorio e la CTR non aveva oltrepassato i limiti del rinvio stesso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, se vi fosse stato un errore di fatto della Cassazione, la parte avrebbe dovuto proporre revocazione e non riassumere il giudizio in rinvio; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma evocata in relazione all'errore di fatto revocatorio; la Corte ha escluso che la questione imponesse la revocazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; la CTR non ha correttamente applicato tale regola.

  • art. 10 T.u.i.r.

    Richiamato dalla CTR per affermare la deducibilità dei contributi volontari alla gestione pensionistica obbligatoria dall'imponibile IRPEF.

  • art. 13 d.lgs. n. 47 del 2000

    Evocato dalla ricorrente nella ricostruzione della fattispecie come norma che consentirebbe la deduzione integrale dei contributi versati facoltativamente alla gestione di appartenenza.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'applicabilità del termine lungo annuale all'impugnazione nel giudizio di rinvio prosecutorio nel caso concreto.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio prosecutorio il processo resta unitario e il giudice di rinvio deve decidere attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza trasformare il rinvio in un nuovo giudizio autonomo soggetto a regole processuali sopravvenute incompatibili con la fase originaria.
  • La violazione del vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c. non ricorre quando il giudice di rinvio, chiamato a riesaminare la causa dopo cassazione per vizio di motivazione, valuta nuovamente i fatti entro l'ambito tracciato dalla Corte di legittimità.
  • Nel contenzioso tributario avente ad oggetto un'istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
  • La mera contestazione dell'Ufficio non è soggetta a preclusioni analoghe a quelle dell'attore, poiché costituisce difesa su fatti costitutivi del diritto azionato.
  • Il giudice del rinvio che accolga la domanda di rimborso deve esaminare espressamente le prove offerte dal contribuente e motivare sulla loro idoneità a dimostrare il diritto fatto valere; l'omissione di tale verifica integra errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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