Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia riguardava la debenza del COSAP per l'anno 2011 in relazione a griglie e intercapedini realizzate nel marciapiede antistante l'edificio condominiale. Il condominio aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento della non debenza del canone, sul presupposto che le opere fossero state realizzate sulla base di una concessione edilizia anteriore all'assoggettamento della strada all'uso pubblico, che mancasse un formale provvedimento di concessione o di imposizione di servitù, e che non vi fosse una vera e propria occupazione sottrattiva della superficie all'uso pubblico. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 16 del regolamento comunale, sostenendo che l'assenza di una concessione formale non escludesse la debenza del canone; 2) violazione della legge n. 2248/1865, allegando la presunzione di appartenenza pubblica delle strade comunali e delle aree adiacenti e affermando che il concetto di occupazione dipende dal mero fatto oggettivo della relazione con il bene; 3) violazione della legge n. 212/2000, deducendo che circolari e pareri amministrativi non possono prevalere sulla normativa di settore. Il condominio ha resistito eccependo l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su altra annualità, relativo al medesimo assetto fattuale e alla medesima questione di non debenza del canone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la questione preliminare del giudicato esterno sollevata dal resistente e ha ritenuto che la precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, relativa a diversa annualità ma fondata sui medesimi elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, facesse stato anche nel presente giudizio. In particolare, il giudicato aveva già escluso la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento al COSAP, ritenendo essenziale la mancanza di un provvedimento di concessione. Poiché il giudicato investiva un elemento stabile della fattispecie e non risultavano allegati fatti nuovi idonei a mutare l'assetto, la Corte ha dichiarato precluso l'esame nel merito dei motivi di ricorso di Roma Capitale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è la norma invocata per fondare la pretesa al canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche; la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché il giudicato esterno preclude l'esame della censura.
art. 16 del Regolamento del Comune di Roma
richiamato come base regolamentare della pretesa comunale al canone; la censura resta assorbita dal giudicato esterno.
art. 22, comma 3, l. 20 marzo 1865, n. 2248
invocato dal ricorrente per sostenere la presunzione di appartenenza pubblica delle strade comunali e delle aree adiacenti; la Corte non esamina nel merito la censura per effetto del giudicato.
L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamata per contestare il valore delle circolari amministrative rispetto alla normativa di settore; la censura è assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su una annualità può estendersi alle annualità successive quando investe elementi costitutivi della fattispecie che presentano carattere stabile e invariato nel tempo.
- Il giudicato esterno impedisce l'esame nel merito di questioni già definite tra le stesse parti, se la controversia successiva ha ad oggetto il medesimo assetto fattuale e giuridico nei suoi aspetti permanenti.
- La preclusione da giudicato opera anche se il nuovo giudizio riguarda periodi diversi, quando la diversità riguardi soltanto l'imputazione temporale e non i presupposti essenziali della pretesa.
- Per contrastare l'efficacia di un giudicato esterno relativo a rapporto di durata non è sufficiente invocare la diversa annualità, occorrendo allegare e dimostrare la modifica di fatti costitutivi rilevanti o di elementi variabili della fattispecie.
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