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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato corsi di specializzazione medica a tempo pieno e con frequenza obbligatoria, in anni accademici compresi tra il 1978-1979 e il 1990-1991, deducendo di non avere percepito alcuna adeguata remunerazione. Sostenevano che le direttive comunitarie in tema di formazione specialistica dei medici imponessero allo Stato italiano di corrispondere un trattamento economico adeguato e che l'ordinamento nazionale vi avesse dato attuazione in ritardo e solo parzialmente. Domandavano quindi la condanna delle amministrazioni al pagamento dell'indennità/borse dovute, l'accertamento del titolo e del punteggio spettante, nonché il risarcimento dei danni per tardivo o omesso recepimento delle direttive, per mancata remunerazione adeguata rispetto a figure analoghe, per il mancato riconoscimento di benefici di carriera e contributivi e per la mancata indicizzazione e rivalutazione triennale. In cassazione deducevano, con due motivi connessi, la violazione delle direttive europee e delle norme interne di attuazione, oltre che dell'art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita riqualificazione della domanda di uno dei ricorrenti come limitata alle differenze remunerative successive al 2006-2007. La Corte ha ritenuto che il quadro normativo comunitario fosse stato recepito già con la L. n. 428/1990 e il d.lgs. n. 257/1991, che prevedeva una borsa di studio, e che le norme successive sul nuovo contratto di formazione specialistica si applicassero solo dagli anni accademici 2006-2007; ha inoltre affermato che il diritto vantato era comunque prescritto, poiché il termine decennale decorreva dalla data di intervenuta attuazione del 1991 o, in alternativa, dal 2000, essendo il giudizio stato introdotto solo nel 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha reputato infondati i motivi perché la Corte territoriale aveva deciso conformemente a un orientamento consolidato: le direttive richiamate non erano direttamente applicabili per il loro carattere non sufficientemente dettagliato, l'Italia aveva già dato attuazione agli obblighi comunitari con la disciplina del 1991, la successiva riforma del 1999-2006 non costituiva il primo recepimento della normativa europea e la borsa di studio prevista per gli specializzandi antecedenti al 2006-2007 restava disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991; inoltre, non risultava violato il principio di adeguata retribuzione ex art. 36 Cost. perché il rapporto di specializzazione non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato. Ha infine ritenuto decorso il termine di prescrizione decennale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Rientra nel pacchetto di direttive comunitarie sulla formazione specialistica medica; non è stata ritenuta direttamente applicabile e risulta già attuata dall'ordinamento italiano con la disciplina del 1991.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Come la precedente, è considerata fonte comunitaria già recepita; non costituisce un obbligo ulteriore quanto alla misura della remunerazione rispetto alla disciplina nazionale attuativa.

  • Direttiva 82/76/CEE

    È richiamata quale modifica delle direttive precedenti in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi; il relativo obbligo è ritenuto adempiuto dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 257/1991.

  • Direttiva 93/16/CEE

    È qualificata come testo compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive, privo di carattere innovativo sulla misura dei compensi degli specializzandi.

  • Direttiva 2005/36/CEE

    Richiamata nel ricorso tra le fonti in materia di riconoscimento e formazione specialistica, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito sulla controversia.

  • d.lgs. n. 257/1991

    È indicato come atto con cui l'Italia ha dato attuazione alle direttive comunitarie, prevedendo una borsa di studio per gli specializzandi; per i ricorrenti continua ad applicarsi la relativa disciplina economica.

  • L. n. 370/1999

    Richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo, senza rilievo decisivo autonomo nella ratio della decisione.

  • art. 2935 c.c.

    È evocato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte ritiene comunque decorso il termine decennale, indipendentemente dalla prospettazione difensiva.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è disattesa perché assorbita nel giudizio di inammissibilità e comunque non idonea a sovvertire l'esito.

  • L. n. 266/2005, art. 1, comma 300

    Stabilisce che gli effetti della nuova disciplina del d.lgs. n. 368/1999 si applicano solo dall'anno accademico 2006-2007.

  • d.lgs. n. 368/1999

    Introduce il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il contratto di formazione specialistica; la Corte afferma che non segna il primo recepimento delle direttive, ma una riforma applicabile solo dal 2006-2007.

  • D.P.C.M. 7 marzo 2007

    È menzionato come uno dei decreti che hanno fissato il trattamento economico del nuovo contratto di formazione specialistica.

  • D.P.C.M. 6 luglio 2007

    Concorre alla determinazione del trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime.

  • D.P.C.M. 2 novembre 2007

    Concorre alla determinazione del trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime.

  • L. n. 266/2006, art. 1, comma 212

    È richiamata per la legittima proroga del blocco della indicizzazione anche per il triennio 2005-2008.

  • L. n. 449/1997, art. 32, comma 12

    Esclude l'adeguamento triennale dell'importo delle borse di studio per gli specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005.

  • L. n. 289/2002, art. 36, comma 1

    Concorre a escludere l'adeguamento triennale della borsa di studio per il periodo indicato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Le direttive comunitarie in tema di formazione specialistica medica non impongono, di per sé, una misura determinata e immediatamente azionabile della remunerazione, quando il loro contenuto non sia sufficientemente dettagliato per l'applicazione diretta nell'ordinamento interno.
  • L'obbligo statale di adeguata remunerazione degli specializzandi deve essere valutato alla luce dell'effettivo recepimento nazionale: se la disciplina interna ha già dato attuazione alle direttive con una borsa di studio, non può assumersi un omesso recepimento fino alla successiva riforma ordinamentale.
  • Il contratto di formazione specialistica introdotto dalla riforma del 1999 non integra un rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato; conseguentemente non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzione e sufficienza della retribuzione.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina economica previgente, mentre il nuovo regime retributivo opera solo dal differimento legislativamente stabilito.
  • La misura della borsa di studio e le eventuali sospensioni dei meccanismi di indicizzazione o di adeguamento triennale sono frutto di scelte legislative non sindacabili in termini di violazione della normativa sovranazionale, se non vi sia un vincolo europeo specifico sulla quantificazione.
  • In materia di pretese risarcitorie da tardivo recepimento di direttive, la prescrizione decorre dal momento in cui l'ordinamento ha dato attuazione agli obblighi comunitari ovvero, comunque, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il decorso del tempo può quindi precludere integralmente la domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRPensioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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