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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31902/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società, poi incorporata nella società ricorrente, per imposte sui redditi, IRAP e IVA relative all'anno 2005, e nei confronti di alcuni soci per IRPEF da partecipazione sul medesimo periodo. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, limitatamente a una fattura emessa da N&W Global Vending s.p.a., ritenendo le prestazioni effettivamente eseguite, e aveva invece confermato le altre riprese. In cassazione la società e il socio residuo hanno dedotto: 1) violazione dello Statuto del contribuente per asserita mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e per difetto di allegazione, all'avviso dei soci, del PVC o dei suoi rilievi; 2) omessa pronuncia su questioni pregiudiziali concernenti l'IRAP e la determinazione dei ricavi; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che l'Ufficio avrebbe ricostruito i ricavi senza adeguati riscontri e con errori nel costo del venduto; 4) violazione delle norme TUIR sulla competenza e inerenza dei costi e della disciplina IVA, contestando riprese su costi non di competenza o non inerenti e l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria invece di quella agevolata; 5) violazione del principio di non contestazione, assumendo che i documenti e i fatti a sostegno della tesi dei contribuenti non sarebbero stati specificamente contestati. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo motivazione apparente della sentenza della CTR sia nella parte in cui si sarebbe fatto riferimento agli studi di settore, sia nella parte in cui era stata annullata la ripresa relativa alle fatture N&W Global Vending s.p.a.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti di due soci che avevano rinunciato al ricorso a seguito di definizione agevolata della controversia; per il resto ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dei contribuenti: il primo perché, quanto al contraddittorio endoprocedimentale, nuovo e non provato nei gradi di merito, e quanto all’allegazione del PVC, generico; il secondo perché, sulla pretesa omessa pronuncia IRAP, generico e comunque non fondato, mentre sulla ricostruzione dei ricavi la questione era stata esaminata nel merito; il terzo e il quarto perché miravano a una rivalutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge, senza evidenziare un errore giuridico della CTR; il quinto perché il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non valutazioni, e non impone all’Ufficio un onere ulteriore rispetto alla contestazione contenuta nell’atto impositivo. È stato inoltre respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il secondo infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era percepibile e non apparente. Le spese sono state integralmente compensate e, per il ricorso principale proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per la società e per il socio residuo; tale statuizione non è stata estesa all’Amministrazione, esonerata dal versamento per prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo motivazionale dell’atto tributario può essere assolto anche per relationem, mediante richiamo a un altro atto purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale o il contribuente ne abbia già conoscenza.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La censura sul contraddittorio endoprocedimentale è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile perché non risultava dedotta nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze che, sotto veste di violazione di legge o nullità, mirano a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia può essere esclusa se la questione risulta comunque esaminata nel merito o se la censura è generica.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; nel caso concreto non è stata ravvisata la denunciata nullità.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di imposte dirette, l’inesistenza di passività o la non veridicità delle risultanze contabili può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA, le false indicazioni possono essere desunte anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Il contribuente è onerato della prova contraria una volta che gli elementi presuntivi dell’Ufficio siano stati ritenuti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le riprese sui costi non di competenza sono state confermate sulla base dell’accertamento di fatto compiuto dalla CTR.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le riprese sui costi non inerenti sono state confermate in base alla valutazione della documentazione in atti.

  • art. 38, parte II, Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

    L’aliquota IVA agevolata non spetta in difetto della prova dei presupposti di legge, incluso il requisito del luogo di collocazione dei distributori automatici.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le valutazioni o conclusioni ricostruttive desumibili dai documenti.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme agli artt. 88, 115, 167 e 416 c.p.c. nel motivo sulla non contestazione, senza che sia stata accolta la censura.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla non contestazione; non ne è stata riconosciuta la violazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla non contestazione; la Corte ha escluso un onere ulteriore di contestazione in capo all’Agenzia.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla non contestazione; ritenuto non pertinente a fondare la censura come proposta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere esigenze di correttezza e motivazione, ma non idoneo a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato quale base per la decisione nel merito in caso di omessa pronuncia quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte soccombente non esonerata.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è sufficiente quando l’atto richiami un altro documento riproducendone il contenuto essenziale, ovvero quando il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza dell’atto richiamato.
  • La censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale è inammissibile in cassazione se la sua deduzione non risulta essere stata proposta nei gradi di merito.
  • Nel giudizio tributario, la legittimità di un accertamento fondato su presunzioni semplici va valutata alla luce della gravità, precisione e concordanza degli indizi; una volta ritenuti tali, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
  • Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, intendono in realtà ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sulle valutazioni o conclusioni ricostruttive tratte dai documenti; inoltre, nel contenzioso tributario, l’Amministrazione non ha un onere di contestazione diverso o ulteriore rispetto alla pretesa già formulata nell’atto impugnato.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti comunque esaminata dal giudice di merito; in ogni caso, in cassazione la Corte può decidere nel merito solo se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non lo è se, pur sintetica, rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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