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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società agricola, di una cartella di pagamento per contributi consortili di bonifica relativi agli anni 2005-2006. La contribuente deduceva l'assenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo, lamentando in particolare il difetto di piano di classifica e di piano annuale di riparto, l'assenza di un concreto beneficio fondiario, il difetto di legittimazione del commissario straordinario, la decadenza dalla consegna dei ruoli e la prescrizione dei contributi. I giudici di merito accoglievano il ricorso e il consorzio proponeva appello, respinto dalla CTR. In cassazione il consorzio articolava tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla motivazione della cartella, assumendo che l'atto fosse sufficientemente motivato perché riportava particelle, classi, superfici e tariffe; (2) violazione della legge regionale Calabria n. 11/2003, sostenendo che, per le spese di funzionamento del consorzio, il contributo sarebbe dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario; (3) violazione delle regole sull'onere della prova, deducendo che la trascrizione di un atto di perimetrazione e una delibera regionale avrebbero dovuto far operare la presunzione di beneficio a favore del consorzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo sulla sufficiente motivazione della cartella, ma ha esaminato anche gli altri motivi poiché la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della l.r. Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario. Ha ritenuto infondato e, per un profilo, inammissibile il terzo motivo, osservando che la presunzione di beneficio opera solo in presenza di un piano di classifica approvato e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti amministrativi richiamati, in violazione dell'autosufficienza del ricorso. È stata disposta la compensazione delle spese per sopravvenienza della pronuncia costituzionale e dichiarato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella con indicazione di particelle, classi, superfici e tariffe.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti tributari; ritenuta rispettata dalla cartella impugnata.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 32/2001

    invocato dal ricorrente in tema di contenuto della cartella; la Corte ha considerato l'atto conforme ai requisiti motivazionali.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla cartella di pagamento; la Corte ne ha applicato il principio di sufficiente indicazione degli elementi essenziali per il controllo del contribuente.

  • d.m. 3 settembre 1999, n. 321

    richiamato dal ricorrente sulla struttura della cartella; la Corte ha ritenuto che i dati riportati consentissero il controllo della pretesa.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato dalla CTR per affermare il presupposto del contributo di bonifica legato al beneficio degli immobili.

  • art. 23 L.R. Calabria n. 11/2003

    la Corte ha dato rilievo alla declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 nella parte in cui prevedeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario.

  • art. 24 L.R. Calabria n. 11/2003

    richiamato come norma che disciplina i piani di classifica approvati ai fini della determinazione dei contributi consortili.

  • art. 860 c.c.

    richiamato in relazione ai consorzi di bonifica e al perimetro di contribuenza.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato in relazione agli atti amministrativi di perimetrazione e alla disciplina dei consorzi di bonifica.

  • art. 2645 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di trascrizione dell'atto di perimetrazione.

  • art. 2645-ter c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di trascrizione; la Corte non vi ha ravvisato un decisivo supporto alla tesi del consorzio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte ha precisato che la presunzione di beneficio opera solo in presenza di piano di classifica approvato e specifica inclusione nel perimetro di contribuenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 119 Cost.

    richiamato nel ragionamento sulla natura del contributo consortile quale tributo derivato e sui limiti della potestà legislativa regionale.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per affermare che il contributo consortile presuppone una concreta capacità contributiva correlata al beneficio derivante dall'opera di bonifica.

Massime di principio

  • La motivazione di una cartella per contributi consortili è sufficiente quando consenta al destinatario di controllare gli estremi della pretesa, anche attraverso l'indicazione di particelle catastali, classi, superfici e tariffe, senza necessità di ulteriori elaborazioni.
  • In materia di contributi di bonifica, la debenza del contributo non può essere sganciata dal beneficio che l'immobile trae dall'attività consortile: una previsione normativa regionale che imponga il contributo per il solo inserimento del bene nel comprensorio, indipendentemente dal beneficio, è incompatibile con i principi costituzionali richiamati dalla Corte.
  • La presunzione di beneficio fondiario opera solo quando l'immobile sia ricompreso nel perimetro di contribuenza e vi sia un piano di classifica validamente approvato; in tal caso il consorzio è esonerato da ulteriore prova, salvo specifica contestazione del contribuente.
  • Se il piano di classifica o gli atti amministrativi presupposti non sono adeguatamente allegati o trascritti nel ricorso per cassazione, la censura che li investe può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma può condurre al rigetto o all'inammissibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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