Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché, dopo l'istanza di sospensione per adesione alla definizione agevolata, non è stata presentata entro il 31 dicembre 2018 la nuova istanza di trattazione richiesta dall'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50/2017. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado. La controversia originava da avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2006-2009, rispetto ai quali la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti, limitatamente alla richiesta subordinata di applicazione della sanzione unica ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997. In sede di legittimità, tuttavia, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 11 del D.L. 50/2017; non è stata poi presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
richiamato come base della domanda subordinata esaminata nei giudizi di merito, relativa all'applicazione del cumulo/sanzione unica
norma sulla definizione agevolata invocata dalla contribuente per ottenere la sospensione del giudizio
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50/2017
il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse
la Corte ne fa applicazione diretta, ritenendo che il mancato deposito dell'istanza di trattazione nel termine comporti l'estinzione del processo
Massime di principio
- Quando la parte aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e il giudizio è sospeso, il processo si estingue se la parte interessata non presenta entro il termine fissato dalla norma la successiva istanza di trattazione.
- La previsione normativa sull'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione opera in modo automatico, senza necessità di ulteriori valutazioni nel merito della controversia.
- In presenza di estinzione del giudizio per effetto della disciplina sulla definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
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