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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, a un soggetto che era socio al 50% e liquidatore di una società poi cancellata dal registro delle imprese, di un avviso di accertamento di responsabilità personale ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, relativo a imposte, sanzioni e interessi dovuti dalla società per l’anno d’imposta 2005, oltre a una cartella di pagamento emessa su ruolo straordinario. Il contribuente aveva impugnato separatamente l’avviso e la cartella ottenendo accoglimento in primo grado e conferma in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto due ricorsi per cassazione: nel giudizio sull’avviso ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto all’Ufficio di specificare i debiti diversi da quelli tributari eventualmente pagati dal liquidatore, mentre sarebbe stato il liquidatore a dover dimostrare l’insussistenza dei presupposti della responsabilità; dall’altro, ha censurato la CTR per avere richiamato la cancellazione della società e una pretesa necessità di accertamento in sede civile, ritenendo invece che la responsabilità ex art. 36 sia accertabile con atto motivato impugnabile davanti al giudice tributario. Nel giudizio sulla cartella, l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il contribuente non avesse contestato la natura di responsabilità personale ma la sola responsabilità solidale; inoltre ha censurato la decisione per avere escluso la cognizione delle Commissioni tributarie sulla responsabilità del liquidatore, e per omessa pronuncia o erronea applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la cartella fosse stata impugnata non per vizi propri ma per contestare il merito dell’atto presupposto.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Quanto al ricorso contro la sentenza sull’avviso di accertamento, ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la censura non colpiva la ratio decidendi: la CTR aveva annullato l’atto per insufficienza della motivazione, non per una questione di riparto dell’onere della prova sul merito della responsabilità. In ogni caso, la motivazione dell’atto era stata ritenuta generica e formulata per relationem, senza specificare adeguatamente i presupposti di fatto della responsabilità personale del liquidatore. La Corte ha inoltre ribadito che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non ha natura tributaria ma civile ex lege, con conseguente esclusione di una coobbligazione nei debiti fiscali della società. Da ciò è derivata la sopravvenuta carenza di interesse sul secondo motivo. Quanto al ricorso contro la sentenza sulla cartella, la Corte ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità e che il contribuente aveva in sostanza contestato la motivazione della cartella nella parte in cui rinviava all’avviso emesso nei confronti della società; i primi due motivi sono rimasti assorbiti. L’Agenzia è stata condannata alle spese di entrambi i giudizi riuniti; esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte sociali ha natura di obbligazione civile ex lege, non di coobbligazione tributaria; l’atto impositivo deve essere motivato e notificato al destinatario, ed è impugnabile davanti al giudice tributario.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che invocava il riparto dell’onere della prova è stato ritenuto inconferente rispetto alla ratio della decisione, centrata sull’insufficienza della motivazione dell’atto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo dell’Agenzia, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione della CTR e del sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l’asserita omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata implicitamente decisa.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella può essere impugnata nei limiti dei vizi propri; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che la contestazione investisse comunque la motivazione dell’atto riferito alla posizione del liquidatore.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dall’Agenzia nel delineare la pretesa azionabilità dei crediti in via sussidiaria nei confronti del liquidatore.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato dalla CTR in modo non pertinente, trattandosi di norma sulla cancellazione di società di persone; la Corte ha rilevato l’erroneità del riferimento ma senza effetti decisivi.

  • art. 2945 c.c.

    Citato nel secondo motivo del ricorso relativo all’avviso, ma non ha inciso sull’esito.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come forma di notificazione dell’atto motivato di accertamento della responsabilità personale.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

  • artt. 1176 e 1218 c.c.

    Richiamati per qualificare la responsabilità del liquidatore come obbligazione civile propria ex lege.

Massime di principio

  • L’atto con cui l’Amministrazione fa valere la responsabilità personale del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 deve essere autonomamente motivato in fatto e in diritto; non è sufficiente un richiamo generico all’avviso di accertamento emesso verso la società.
  • La censura in cassazione è inammissibile o infondata quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ad esempio deducendo questioni di riparto dell’onere probatorio a fronte di una decisione fondata invece sull’insufficienza della motivazione dell’atto.
  • La responsabilità del liquidatore per omesso pagamento di imposte sociali, nei presupposti dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, non configura una coobbligazione tributaria né una successione nel debito fiscale della società, ma una responsabilità civile propria ex lege.
  • La cartella di pagamento può essere scrutinata nei limiti dei vizi dedotti rispetto alla sua motivazione e al rapporto con l’atto presupposto; nel caso concreto, la contestazione del contribuente era ritenuta riferita anche alla motivazione dell’atto e non solo al merito dell’obbligazione.
  • In presenza di decisioni di merito sorrette da più rationes decidendi autonome, l’infondatezza o inammissibilità della censura che investe una sola di esse può rendere inutile l’esame delle ulteriori censure, per difetto di interesse.
  • L’omessa pronuncia è esclusa quando dalla decisione di merito emerga un rigetto implicito della questione processuale sollevata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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