Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della proprietaria di un terreno sito in agro di Corigliano Calabro, di un avviso di pagamento e della successiva cartella esattoriale emessi dal consorzio di bonifica per quote consortili relative agli anni 2005 e 2006. La contribuente contestava l'illegittimità della pretesa perché l'atto era intestato al coniuge deceduto, perché mancava un effettivo e specifico beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica e perché l'atto era carente di motivazione. La CTR ha accolto l'appello della contribuente, rilevando, tra l'altro, la mancanza di prova dell'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, l'assenza di un piano di classifica adeguato, la retroattiva applicazione di tariffe e l'inidoneità degli atti richiamati dal consorzio a fondare la pretesa. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) dedotta inammissibilità/nullità del giudizio perché l'avviso di pagamento non sarebbe atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme regionali e processuali per avere la CTR richiesto la prova dell'attività e del beneficio anche per contributi dovuti per fini istituzionali; 3) violazione delle regole sulla prova e sulla trascrizione, assumendo che la nota di perimetrazione del 1969 e la delibera regionale del 1977 avrebbero integrato un piano di classifica idoneo a far operare la presunzione di beneficio, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che anche un avviso di pagamento che manifesti una pretesa tributaria definita è impugnabile dinanzi al giudice tributario, a prescindere dalla forma o dalla denominazione dell'atto. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11/2003, nella parte in cui consentiva di esigere il contributo per spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario, e ribadendo che la contribuzione consortile non può prescindere dal beneficio derivante agli immobili dall'attività di bonifica. Ha infine respinto e, per alcuni profili, dichiarato inammissibile il terzo motivo: la documentazione richiamata dal consorzio non era dimostrata idonea a costituire un piano di classifica o un valido presupposto per la presunzione di beneficio; mancavano trascrizione sufficiente degli atti richiamati e allegazione del piano di riparto; inoltre, la determinazione del 2009 non poteva valere retroattivamente per gli anni 2005-2006. Spese compensate per sopravvenienza della pronuncia della Corte costituzionale e dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è impugnabile ogni atto dell'ente impositore che renda nota al contribuente una specifica pretesa tributaria con motivazione fattuale e giuridica.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse/impugnabilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a sostegno dell'ampia impugnabilità degli atti tributari.
art. 53 Cost.
La debenza del contributo consortile è collegata alla capacità contributiva, che presuppone un beneficio fondiario concreto o fruibile.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell'impugnabilità degli atti tributari anche non formalmente autoritativi.
art. 23, comma 1, lett. a), legge reg. Calabria n. 11/2003
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva il contributo per fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario.
art. 23, comma 2, legge reg. Calabria n. 11/2003
L'ammontare del contributo deve essere determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
art. 4 legge reg. Calabria n. 12/2006
Richiamato nel terzo motivo dal ricorrente, ma senza decisiva applicazione accolta dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova nel processo tributario.
artt. 3, 4 e 5 legge n. 2248/1865, all. E
Richiamati nel secondo motivo, senza che la Corte ne fondi l'accoglimento.
È inammissibile il deposito in cassazione di documenti che non attengono alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla trascrizione degli atti di perimetrazione.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle regole sulla trascrizione.
Richiamato per sostenere l'inversione o la violazione dell'onere della prova.
Richiamato come norma di riferimento per il perimetro di contribuenza consortile.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamato in tema di consorzi di bonifica e perimetrazione.
art. 19, comma 5, legge reg. Calabria n. 11/2003
Il piano annuale di riparto delle spese deve essere approvato entro il 30 ottobre di ciascun anno sulla base degli indici di beneficio del piano di classifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria è impugnabile non solo l'atto formalmente tipico elencato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma anche qualunque atto dell'ente impositore che comunichi al contribuente una pretesa fiscale definita e motivata sul piano fattuale e giuridico.
- Per i contributi consortili di bonifica, la debenza non può essere ancorata al solo inserimento del fondo nel comprensorio o a finalità istituzionali astratte: occorre che il prelievo sia collegato a un beneficio fondiario concreto, attuale o quantomeno fruibile, derivante dalle opere o dall'attività di bonifica.
- La presunzione di vantaggio fondiario opera solo se l'ente dimostra un valido perimetro di contribuenza e un piano di classifica approvato idoneo a individuare gli immobili e i criteri di riparto; in difetto, l'ente resta onerato della prova del beneficio specifico.
- Se il contribuente contesta specificamente il piano di classifica o la base impositiva, il giudice deve accertare in concreto l'esistenza e la congruità del beneficio per gli immobili interessati, secondo le ordinarie regole dell'onere della prova.
- In cassazione non possono essere valorizzati documenti amministrativi non integralmente trascritti o allegati quando la loro valutazione è necessaria per scrutinare il motivo di ricorso; il principio di autosufficienza impone un'esposizione completa del contenuto rilevante degli atti richiamati.
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