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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per contributi consortili relativi agli anni 2005-2006, pari a euro 2.833,00, richiesti da un consorzio di bonifica. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella, ma in appello la decisione era stata riformata sulla base del rilievo che i terreni ricadevano nel perimetro di contribuenza e che una relazione asseverata dimostrava l’esistenza di opere di irrigazione realizzate dall’ente, idonee a integrare il beneficio specifico e diretto necessario a fondare il contributo. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva due motivi: con il primo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse ritenuto provata, tramite relazione asseverata, la sussistenza di notevoli benefici derivanti dagli impianti irrigui; con il secondo denunciava violazione dell’art. 4 l.r. Calabria n. 12/2006 per non avere la CTR riconosciuto decadenza e/o prescrizione del potere impositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che esso mirasse in realtà a contestare la valutazione del merito probatorio, insindacabile in cassazione, e che comunque non fosse stato indicato in modo autosufficiente il fatto storico omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque considerato il fatto decisivo e la mancata specifica contestazione delle circostanze valorizzate. Quanto al secondo motivo, ha affermato che era inammissibile perché formulato come violazione di legge anziché come omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza/prescrizione, e perché mancava la necessaria specificità quanto alla riproposizione in appello delle eccezioni. In via di completezza ha anche osservato che, per i contributi di bonifica, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione e non al termine di decadenza previsto per altri tributi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque esaminato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge non è idonea a censurare, di per sé, l’omessa pronuncia su eccezioni o domande.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia deve essere dedotta in modo univoco come nullità della decisione derivante dalla mancata decisione su domande o eccezioni.

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni disattese in primo grado devono essere riproposte in appello; in cassazione va dimostrata la loro tempestiva reiterazione.

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    La riscossione dei contributi di bonifica avviene mediante ruolo e cartella, senza necessità di un previo accertamento con conseguente applicazione del termine di decadenza proprio di altre procedure.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine di decadenza ivi previsto non si applica alla riscossione dei contributi di bonifica.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006

    La norma, dettata in generale per i tributi locali, non si applica ai contributi di bonifica perché presuppone un atto impositivo definitivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e già discusso tra le parti.
  • L’omessa pronuncia su domande o eccezioni deve essere censurata in modo coerente con la nullità della decisione; una doglianza prospettata come mera violazione di legge è inammissibile se non evidenzia chiaramente il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.
  • Chi deduce in cassazione la mancata decisione su eccezioni già sollevate ha l’onere di indicare e dimostrare che tali eccezioni siano state ritualmente riproposte nei gradi di merito, in conformità all’art. 346 c.p.c.
  • Per i contributi di bonifica, la riscossione segue la disciplina speciale del r.d. n. 215/1933 e non quella generale dei termini decadenziali previsti per altri tributi o entrate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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