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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2006, con cui l'Ufficio ha recuperato un credito d'imposta indicato dalla contribuente. Secondo l'Amministrazione, quel credito non poteva essere riconosciuto perché derivava da un’annualità precedente per la quale la dichiarazione era stata omessa. La società ha ottenuto l’annullamento della cartella in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio in CTR. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con unico motivo, violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il credito riportato in dichiarazione, ancorché riferito a un’annualità con dichiarazione omessa, poteva essere disconosciuto e recuperato mediante la procedura di controllo automatizzato, senza necessità di avviso di rettifica. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, ma lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, quando il credito d’imposta deriva da un’annualità per cui la dichiarazione è stata omessa e il credito viene semplicemente riportato nella dichiarazione successiva, l’Ufficio può procedere al recupero mediante controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis, poiché il raffronto con l’anagrafe tributaria consente un controllo meramente formale, privo di valutazioni discrezionali. Ha inoltre osservato che, nel caso specifico, per l’incentivo fiscale in questione rileva anche la disciplina speciale che prevede la decadenza dal beneficio in caso di mancata indicazione del credito nella dichiarazione del periodo di concessione, sicché il contribuente non può invocare l’emendabilità della dichiarazione per superare una decadenza legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’iscrizione a ruolo e il recupero del dovuto mediante controllo automatizzato della dichiarazione quando il controllo sia meramente cartolare e fondato sui dati dichiarati e sui riscontri con l’anagrafe tributaria.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    legittima il controllo automatizzato anche ai fini del recupero di crediti d’imposta quando il riscontro non richieda valutazioni sostanziali o istruttorie diverse dal mero raffronto documentale.

  • art. 4 d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297

    individua il credito d’imposta oggetto del recupero, maturato in un precedente periodo d’imposta.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1999

    richiama per l’incentivo fiscale la disciplina attuativa prevista dalla legge n. 449/1997 e dal decreto interministeriale n. 275/1998.

  • art. 6, comma 1, decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275

    prevede la decadenza dal beneficio fiscale in caso di mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il beneficio è concesso.

  • art. 5 L. 27 dicembre 1997, n. 449

    costituisce la base normativa del regime incentivante richiamato dalla disciplina speciale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria da parte della controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato della dichiarazione può essere utilizzato non solo per correggere errori materiali o di calcolo, ma anche per recuperare crediti d’imposta indebitamente riportati quando la verifica si risolva in un mero riscontro cartolare con i dati dell’anagrafe tributaria e non richieda apprezzamenti discrezionali.
  • Se il credito d’imposta riportato in una dichiarazione successiva deriva da un’annualità in cui la dichiarazione è stata omessa, l’Ufficio può disconoscerlo e iscrivere a ruolo la relativa maggiore imposta mediante le procedure di cui agli artt. 36-bis e 54-bis, senza dover necessariamente emettere un avviso di rettifica.
  • L’emendabilità della dichiarazione fiscale opera per le mere esternazioni di scienza, ma non consente di neutralizzare decadenze espressamente previste dalla disciplina speciale del beneficio fiscale.
  • Quando una norma speciale commina la decadenza dal beneficio per omessa indicazione del credito nella dichiarazione del periodo di concessione, la mancata indicazione impedisce al contribuente di far valere successivamente quel credito come se fosse liberamente rettificabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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