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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01051/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata da una società per i canoni corrisposti dal 2002 al 2013 per l’installazione di mezzi pubblicitari. La contribuente sosteneva che il Comune avesse illegittimamente preteso somme eccedenti i limiti di legge, perché avrebbe applicato un canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità (o comunque maggiorazioni tariffarie) in assenza del necessario regolamento attuativo previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, richiamando anche l’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza sindacale tariffaria del 31 dicembre 2001. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 12 d.lgs. n. 507/1993, assumendo che il Comune avesse applicato tariffe oltre il limite del 25% e che dal 2013 non fosse più consentito alcun aumento per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 l. n. 449/1997; 2) violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/1997 e 5 e 7 d.lgs. n. 507/1993, per avere la CTR escluso l’avvenuta introduzione del CIMP mediante il PGI; 3) violazione di artt. 62 d.lgs. n. 446/1997 e 9 d.lgs. n. 507/1993 e omesso esame, lamentando la confusione tra imposta e canone di locazione e l’erroneo calcolo della base imponibile; 4) violazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il giudice di merito avrebbe deciso su materia sottratta alla giurisdizione tributaria. Il Comune e la concessionaria hanno resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi dal secondo al quarto, ma ha accolto nei limiti il primo, limitatamente all’anno 2013, affermando che l’abrogazione della facoltà di aumento tariffario non consente proroghe tacite o applicazioni oltre il 2012; per gli anni precedenti ha invece confermato la correttezza del diniego di rimborso, perché in difetto del regolamento istitutivo del CIMP restava applicabile l’ICP secondo le tariffe vigenti, cumulabile con il canone di occupazione/locazione previsto dal piano generale degli impianti.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al diniego di rimborso relativo all’anno 2013, ritenendo che da tale annualità non fosse più legittima la maggiorazione tariffaria dell’imposta comunale sulla pubblicità, e ha rigettato gli altri motivi. Ne deriva la cassazione con rinvio per il riesame della sola annualità 2013 e il ricalcolo del dovuto senza la maggiorazione illegittima; resta ferma la conferma del rigetto della domanda di rimborso per le annualità 2002-2012. La Corte ha inoltre escluso l’eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso a mezzo PEC, ritenendola valida. Per il resto ha ribadito che il PGI non sostituisce il regolamento richiesto per istituire il CIMP e che il canone di locazione/occupazione degli spazi pubblicitari può cumularsi con l’ICP. L’accoglimento riguarda dunque solo una parte limitata della pretesa restitutoria.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    per istituire il CIMP occorre un apposito regolamento conforme ai criteri di legge; il limite tariffario del 25% opera per il canone sostitutivo, ma non può essere esteso a un diverso canone di locazione/occupazione se il CIMP non è validamente istituito.

  • art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    richiamato quale base tariffaria dell’imposta comunale sulla pubblicità, da utilizzare in mancanza di valida sostituzione con il CIMP.

  • art. 9 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la pubblicità su impianti installati su beni comunali non esclude il pagamento dell’ICP né quello della tassa/canone per l’occupazione o della locazione/concessione degli spazi.

  • art. 11, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    consentiva agli enti locali l’aumento delle tariffe ICP entro determinati limiti; la successiva abrogazione ha effetti dal 2013, con salvezza solo degli aumenti già deliberati entro il 26 giugno 2012.

  • art. 23, commi 7 e 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    ha abrogato la facoltà di aumento dell’ICP di cui alla l. n. 449/1997; la Corte esclude che possa fondare proroghe tacite o un ripristino permanente delle maggiorazioni oltre il 2012.

  • art. 1, comma 739, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    norma di interpretazione autentica che chiarisce che l’abrogazione non incide sugli aumenti già deliberati prima del 26 giugno 2012, ma non legittima maggiorazioni per annualità successive.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    consente agli avvocati la notificazione via PEC degli atti, ritenuta valida anche nel giudizio di cassazione tributario.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per l’applicazione, nel giudizio tributario di cassazione, delle norme del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    la Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia/motivazione apparente e omesso esame di fatti storici; alcune censure sono state dichiarate inammissibili perché formulate sotto il vizio sbagliato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per chiarire che una doglianza di omessa pronuncia deve essere fatta valere come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come omesso esame di fatto.

  • art. 1, comma 917, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    evocato come conferma del dato della illegittimità delle maggiorazioni riscosse per gli anni dal 2013 al 2018, prevedendo la rateizzazione dei rimborsi.

Massime di principio

  • La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari richiede un regolamento comunale espressamente attuativo e conforme ai criteri legali; il piano generale degli impianti ha funzione programmatoria e non può surrogare il regolamento.
  • In difetto del regolamento istitutivo del CIMP, resta applicabile l’ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis; la mera previsione programmatica del nuovo canone non basta a far cessare automaticamente il vecchio tributo.
  • La pubblicità effettuata su impianti collocati su beni comunali può dare luogo, secondo la disciplina applicabile, alla cumulabilità dell’ICP con il canone o la tassa di occupazione degli spazi, perché i prelievi hanno presupposti diversi.
  • L’abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell’ICP impedisce proroghe tacite o applicazioni oltre il 2012; la norma di interpretazione autentica del 2015 salva solo le delibere già adottate entro il 26 giugno 2012, senza creare un regime di ultrattività indefinita.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull’interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; altrimenti si risolve in una richiesta di riesame del merito ed è inammissibile.
  • L’eccezione di omessa pronuncia va dedotta come violazione dell’art. 112 c.p.c. o come nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La notificazione del ricorso per cassazione tributario a mezzo PEC da parte dell’avvocato è valida, anche in epoca anteriore al processo tributario telematico, se effettuata secondo le regole generali compatibili del codice di procedura civile e della legge n. 53/1994.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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