Cassazione Civile, Ordinanza n. 01043/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e riferita a diverse cartelle e atti impositivi, tra cui crediti ICI per annualità 2001-2008. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto deducendo: difetto di competenza/attribuzioni del funzionario che lo aveva sottoscritto; mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici; prescrizione o decadenza dei crediti. In primo grado il ricorso era stato respinto, e in appello la decisione era stata confermata. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2934 e 2948 c.c., per travisamento della prova documentale e per avere la CGT ritenuto interrotta la prescrizione da un'intimazione del 2015 riferita però solo all'IRPEF, oltre che per avere ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione in ragione della definitività degli atti non impugnati; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per avere ritenuto rituale la costituzione in giudizio tramite avvocato del libero foro; (3) violazione dell'art. 97 Cost. e dedotta nullità dell'intimazione per difetto di attribuzione del funzionario sottoscrittore, con questione di legittimità costituzionale della norma sul trasferimento del personale Equitalia all'ADER senza concorso pubblico.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla censura con cui il contribuente lamentava che la CGT aveva erroneamente desunto dal documento del 3.4.2015 un atto interruttivo dell'ICI, mentre in quel documento era contenuta solo un'intimazione relativa all'IRPEF. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sul preteso travisamento del diverso documento del 12.5.2010, perché integrava un errore revocatorio non dedotto nei gradi di merito. Ha invece rigettato la censura di diritto sulla preclusione a far valere la prescrizione maturata prima degli atti divenuti definitivi, ritenendo corretta la conclusione dei giudici di merito sulla cristallizzazione della pretesa tributaria per mancata impugnazione. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando la ritualità della difesa dell'ADER con avvocati del libero foro nei giudizi tributari, e il terzo motivo, ritenendo irrilevante la questione sulla fonte del rapporto di lavoro del funzionario e sulla legittimità costituzionale della norma invocata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania per nuovo esame sulla sola questione del documento del 3.4.2015 e sulle spese.
Norme richiamate
I diversi vizi deducibili in cassazione vanno correttamente sussunti: il travisamento del fatto probatorio può dar luogo, a seconda dei casi, a revocazione per errore di fatto o a vizio ex art. 360 c.p.c.; la violazione di legge attiene invece alla corretta applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla rappresentanza processuale.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata ricondotta alla falsa percezione o valutazione di un documento probatorio, quando il giudice attribuisca a un documento un contenuto inesistente o logicamente non desumibile.
Richiamato insieme alle norme processuali per sostenere l'erronea valutazione della prova documentale nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione del credito tributario.
Richiamato dal ricorrente quale base del termine quinquennale di prescrizione del credito ICI.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova documentale, quando si risolva in svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio tipicamente revocatorio e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.
Per il patrocinio dell'Agente della riscossione nel processo tributario continua ad applicarsi il regime speciale richiamato dal comma 8 dell'art. 1 d.l. 193/2016.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, secondo le condizioni previste dalla norma e dalle convenzioni applicabili.
Legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata per la disciplina del patrocinio e dell'organizzazione dell'ADER.
Norma di interpretazione autentica che chiarisce quando si applica l'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933 nel rapporto tra ADER e Avvocatura dello Stato.
art. 43 r.d. 1611/1933
La delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato e l'ente intenda non avvalersene; non opera nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.
art. 97 Cost.
La questione di legittimità costituzionale relativa al trasferimento del personale ex Equitalia è stata ritenuta irrilevante ai fini della validità dell'atto impugnato.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità per difetto assoluto di attribuzione del soggetto che ha emesso l'intimazione.
Il trasferimento del personale delle società del gruppo Equitalia all'ADER e la ricognizione delle competenze giustificano il potere di sottoscrivere gli atti di riscossione del funzionario trasferito.
È richiamato per ribadire che la sanzione di nullità per mancanza di sottoscrizione è prevista espressamente solo per l'avviso di accertamento e non si estende, in difetto di norma, all'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento è assimilata all'avviso di mora e, se non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa impositiva.
L'intimazione di pagamento è atto impugnabile tra quelli tassativamente elencati; la mancata impugnazione determina definitività della pretesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il travisamento del contenuto di un documento può assumere natura diversa: se riguarda la mera svista sul fatto probatorio in sé, integra errore revocatorio; se invece attiene alla lettura di un documento effettivamente controverso e prodotto, può essere denunciato come vizio di motivazione o violazione di legge nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La definitività dell'atto impositivo o della cartella non trasforma il credito tributario in un credito soggetto al termine dell'art. 2953 c.c.; tuttavia, la mancata impugnazione dell'atto definitivo preclude al contribuente di far valere in via successiva la prescrizione già maturata prima della notificazione di quell'atto.
- L'intimazione di pagamento, quale atto autonomamente impugnabile nel processo tributario, se non tempestivamente contestata consolida la pretesa fiscale e impedisce di opporre eccezioni relative a vizi o prescrizioni anteriori già coperti dalla definitività dell'atto.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi nei giudizi tributari anche mediante avvocati del libero foro, senza necessità di speciali formalità ulteriori rispetto alla procura, secondo la disciplina legislativa e convenzionale richiamata.
- La nullità per difetto di sottoscrizione o di attribuzione del funzionario non è configurabile in via generale per gli atti della riscossione se la legge non la prevede espressamente; in tali casi opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'ente, salvo prova contraria del contribuente.
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