Cassazione Civile, Ordinanza n. 01040/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP emessi per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di una società poi fallita. L'accertamento nasce da un PVC della Guardia di Finanza che, attraverso il confronto tra due versioni del gestionale "Easy Store 7", aveva ritenuto emergessero maggiori vendite e quindi ricavi non dichiarati; inoltre erano stati contestati compensi corrisposti "in nero" con conseguenti ritenute non operate e non versate. La CTP aveva accolto i ricorsi della società ritenendo insufficienti gli indizi raccolti; la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata considerazione dei motivi di appello; violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sul metodo analitico-induttivo, sostenendo che la CTR avesse valutato atomisticamente gli indizi e attribuito rilievo a elementi non decisivi; ulteriore nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al recupero per ritenute sui compensi in nero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la sentenza d'appello per non aver svolto una valutazione complessiva degli indizi raccolti dall'Amministrazione finanziaria e per essersi limitata a un'elencazione dei singoli elementi senza spiegare perché, considerati nel loro insieme, non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento tributario analitico-induttivo.
richiamato come parametro violato dalla sentenza d'appello nella valutazione del materiale probatorio.
richiamato come parametro violato nella valutazione delle prove e degli indizi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel contesto delle censure sulla decisione della giurisdizione tributaria.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia sul rilievo concernente le ritenute.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base del metodo analitico-induttivo e dell'accertamento fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme poste a fondamento dell'avviso di accertamento.
art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato tra le norme poste a fondamento del recupero a tassazione ai fini IRAP.
richiamato nel motivo di ricorso come norma applicabile al prelievo IRAP.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base dell'accertamento IVA mediante presunzioni semplici.
richiamato nel motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio.
richiamato per la nozione di presunzioni semplici.
richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
richiamato quale base della cassazione con rinvio dopo l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato su presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare gli elementi indiziari sia analiticamente sia, soprattutto, nella loro sintesi complessiva, verificando se dal concorso degli stessi emerga un quadro grave, preciso e concordante idoneo a dimostrare il fatto ignoto.
- È censurabile in cassazione la decisione che si limiti a elencare singoli indizi o a svalutarli isolatamente, senza spiegare perché la loro combinazione non sia idonea a fondare la presunzione richiesta dalla legge.
- Nel giudizio di impugnazione contro l'accertamento fiscale, il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti e non può omettere di esaminare specifiche censure aventi ad oggetto distinti rilievi impositivi.
- L'eventuale inattendibilità di un parametro usato per quantificare maggiori ricavi non esclude di per sé l'esistenza di ricavi non dichiarati, ma può al più incidere sulla loro misura; per negare l'esistenza del fatto imponibile occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori.
- La motivazione della sentenza tributaria è insufficiente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nel rigettare l'appello dell'Ufficio, specie in presenza di una prova presuntiva articolata su più elementi indiziari.
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