Cassazione Civile, Ordinanza n. 01027/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto da una banca un finanziamento di euro 500.000, regolato da contratto scritto con previsione di una fase di preammortamento e di successive rate mensili di ammortamento, e un fideiussore aveva garantito l'obbligazione restitutoria. Dopo l'interruzione dei pagamenti, la banca aveva chiesto decreto ingiuntivo per il residuo. In opposizione il Tribunale aveva ritenuto che, per il periodo di preammortamento, fossero dovuti solo interessi e che la debitrice avesse già corrisposto quanto dovuto, revocando il decreto nei suoi confronti; aveva invece respinto l'opposizione del garante. In appello la Corte territoriale ha riformato la decisione, interpretando diversamente la clausola sul preammortamento alla luce del testo contrattuale complessivo e del comportamento successivo delle parti, escludendo inoltre la rilevanza della mancata indicazione dell'ISC/TAEG, del calendario civile/commerciale e di altre dedotte nullità, e riducendo solo in parte il debito del fideiussore per effetto di un pagamento ricevuto da un terzo garante. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il dato letterale fosse chiaro e che, essendo il contratto scritto ad substantiam, non potessero rilevare comportamenti successivi né regole contro il predisponente ex art. 1370 c.c.; (2) erronea esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo dell'usura originaria; (3) nullità del contratto per omessa indicazione dell'ISC; (4) indeterminatezza delle condizioni economiche per mancata indicazione del calendario civile/commerciale; (5) errata affermazione sulla non necessità dell'indicazione del TAE/TAE effettivo; (6) omessa motivazione sulla quantificazione finale del credito, risultante secondo i ricorrenti inferiore a quella liquidata dalla Corte d'appello. La banca è rimasta intimata, depositando però memoria ritenuta inammissibile in assenza di controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al sesto motivo, ravvisando un difetto di motivazione/giustificazione della somma finale posta a carico degli opponenti, poiché la Corte d'appello aveva riconosciuto l'esistenza di un pagamento eseguito da un terzo garante e la conseguente riduzione del debito, ma aveva poi condannato comunque i ricorrenti al pagamento di euro 75.902,23 senza esplicitare il percorso logico-contabile seguito. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente utilizzato i criteri interpretativi, considerando la clausola nel contesto dell'intero regolamento contrattuale e il comportamento successivo delle parti, trattandosi di valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o, per il secondo, abbandonati per rinuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione dell'importo dovuto; il ricorso è stato accolto solo in parte.
Norme richiamate
Il senso letterale è il primo strumento interpretativo, ma non in senso assoluto; va verificato nel contesto complessivo e alla luce della comune intenzione delle parti, senza che in cassazione sia possibile sostituire una diversa lettura di merito.
La regola contro lo stipulatore opera solo se, all'esito dell'interpretazione, persiste un dubbio oggettivo sulla clausola; l'accertamento del dubbio è riservato al giudice di merito.
Le clausole vanno lette in correlazione tra loro, coordinando l'intero testo contrattuale e non una singola clausola isolata.
L'interpretazione deve essere condotta anche secondo buona fede e correttezza, per ricostruire la comune intenzione delle parti.
L'interpretazione funzionale è utilizzabile per desumere la volontà delle parti alla luce dello scopo pratico del contratto.
La parte intimata che intenda contraddire deve proporre controricorso; in mancanza non può depositare memoria.
La memoria della parte intimata è stata ritenuta inammissibile perché non sostitutiva del controricorso.
In cassazione sono censurabili solo la violazione o falsa applicazione delle norme interpretative o sostanziali, non la mera richiesta di una diversa valutazione del fatto.
La Corte ribadisce che l'ISC/TAEG non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui omissione comporta nullità; la sua mancata indicazione determina solo una erronea rappresentazione del costo complessivo, se del caso rilevante ai fini della trasparenza.
La disciplina richiamata non era applicabile perché riferita al credito ai consumatori.
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata in relazione alla dedotta usurarietà, ma il motivo è stato rinunciato.
Richiamato in relazione alla dedotta usura originaria, ma il motivo è stato rinunciato.
Richiamato in relazione alla dedotta usura; motivo poi rinunciato.
La censura sulla non contestazione di specifici dati fattuali non è scrutinabile se la questione non è stata devoluta al giudice di merito nella stessa prospettazione.
Richiamato per dedurre indeterminatezza dell'oggetto/condizioni economiche, ma la censura è stata reputata inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto.
Richiamato insieme all'art. 117 TUB per la dedotta invalidità delle condizioni economiche; motivo inammissibile.
Richiamato per sostenere la nullità parziale del contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
Delibera CICR 4 marzo 2003
Richiamata dalla Corte di merito e dalla Corte di cassazione in tema di trasparenza bancaria e indicazione dell'ISC/TAEG.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
L'indicazione del TAE è necessaria solo in caso di capitalizzazione infrannuale degli interessi; non ricorrendo tale ipotesi nel mutuo esaminato, la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto, il dato letterale ha funzione centrale ma non esclusiva: il giudice deve leggere la clausola nel contesto dell'intero regolamento negoziale e verificare la coerenza con la comune intenzione delle parti, potendo considerare anche il comportamento successivo solo quando ciò serva a chiarire un testo non univoco.
- Se il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, il comportamento successivo delle parti può essere usato solo in funzione chiarificatrice del testo scritto ambiguo e non per introdurre una volontà negoziale extra-testuale non incorporata nel documento.
- La regola di interpretazione contro il predisponente opera soltanto in presenza di un dubbio residuo sull'interpretazione della clausola; l'accertamento dell'esistenza del dubbio è riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione della clausola contrattuale, salvo che sia dedotta e dimostrata una violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua eventuale omissione non integra, di regola, una causa di nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, incidendo semmai sulla rappresentazione trasparente del costo.
- L'indicazione del TAE/TAEG o di analoghi indici di costo non può essere confusa con l'obbligo di indicare il tasso di interesse contrattualmente applicato; la mancata indicazione di un indice informativo non travolge automaticamente la validità del mutuo.
- La censura sulla quantificazione del credito deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con il percorso contabile seguito; se la corte riconosce un pagamento parziale ma non spiega il passaggio alla somma finale, la decisione è cassabile per difetto di motivazione o di adeguata giustificazione della quantificazione.
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