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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01050/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dal Comune a un'istanza di rimborso proposta da una società per i canoni/prelievi corrisposti negli anni 2002-2013 in relazione all'installazione di mezzi pubblicitari. In primo grado l'impugnazione del silenzio-rifiuto era stata accolta, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che il Comune non avesse sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità con il CIMP ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 446/1997, bensì avesse solo mantenuto l'ICP e un distinto canone di locazione/occupazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997, dell'art. 12 d.lgs. 507/1993 e del d.P.C.M. 16 febbraio 2001, sostenendo che il Comune avesse invece introdotto il canone sostitutivo della pubblicità e applicato tariffe oltre il limite del 25%, annullate dal TAR, e che per il 2013 non potessero più valere le maggiorazioni dopo l'abrogazione dell'art. 11 l. 449/1997; (2) violazione dell'art. 46 d.lgs. 446/1997 e ancora delle norme sulla pubblicità, assumendo che il PGI/regolamento avesse effettivamente istituito il CIMP; (3) violazione degli artt. 7, 38 e 42 d.lgs. 507/1993, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente accorpato il canone pubblicitario con il COSAP e calcolato il tributo sulla superficie espositiva anziché sulla sola proiezione a terra; (4) violazione delle medesime norme perché il prelievo andava commisurato allo spazio effettivamente occupato; (5) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi 2, 3 e 4 e inammissibile il 5; ha invece accolto in parte il primo motivo limitatamente all'annualità 2013, perché gli aumenti tariffari dell'ICP non potevano essere prorogati tacitamente dopo l'abrogazione della facoltà comunale di maggiorazione, come chiarito dalla norma interpretativa del 2015 letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Per il resto ha confermato che, in difetto di un regolamento attuativo conforme all'art. 62 d.lgs. 446/1997, il CIMP non si era validamente sostituito all'ICP e che il canone concessorio/di locazione poteva cumularsi con l'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per il solo riesame della pretesa di rimborso relativa al 2013 e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso solo nei limiti dell'annualità 2013, rigettando gli altri motivi e dichiarando inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per un nuovo esame limitato alla rideterminazione delle tariffe applicabili per il 2013, con esclusione delle maggiorazioni non più legittime dopo il 2012, e per le spese del giudizio di legittimità. È stata invece confermata la ricostruzione della CTR per le annualità anteriori, nel senso che non risultava validamente istituito il CIMP e che l'ICP era ancora dovuta con il canone concessorio/locativo separato.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri legali; il piano generale degli impianti non basta, se non ha contenuto regolamentare. La tariffa CIMP non può superare i limiti previsti dalla norma.

  • art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come base tariffaria dell'imposta comunale sulla pubblicità.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Quando la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni comunali, l'ICP non esclude il pagamento della TOSAP/COSAP né di canoni di locazione o concessione, purché commisurati all'effettiva occupazione del suolo pubblico.

  • art. 11, comma 10, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Costituiva la fonte della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'ICP; la sua abrogazione ha inciso sulla possibilità di mantenere maggiorazioni per gli anni successivi al 2012.

  • art. 23, commi 7 e 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha abrogato le disposizioni, incluso l'art. 11, comma 10, l. 449/1997, e non consente proroghe o conferme tacite delle maggiorazioni tariffarie per annualità successive al 2012.

  • art. 1, comma 739, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Norma di interpretazione autentica: l'abrogazione della facoltà di aumento non ha effetto per i Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione prima del 26 giugno 2012; non attribuisce però un potere di proroga tacita per gli anni successivi.

  • art. 3 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Impone ai Comuni l'adozione di un regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni.

  • artt. 38, 39 e 42 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamati per la disciplina della TOSAP e del presupposto oggettivo dell'occupazione di spazi pubblici; la Corte esclude che siano stati violati nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 46 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina comunale, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • d.P.C.M. 16 febbraio 2001

    Richiamato come parametro tariffario minimo per l'ICP e per la verifica delle maggiorazioni applicate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia/motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo; il quinto motivo è inammissibile perché veicolava un vizio di omessa pronuncia con il parametro dell'art. 360, n. 5.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per l'ipotesi di omessa pronuncia, che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede un regolamento comunale attuativo conforme alla legge; il solo piano generale degli impianti ha funzione programmatoria e non può supplire al regolamento mancante.
  • In difetto del regolamento istitutivo del CIMP, continua ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis, con possibilità di cumulo con canoni concessori o di locazione per l'occupazione del suolo pubblico, quando il legislatore lo consente espressamente.
  • L'abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell'ICP impedisce proroghe tacite delle maggiorazioni per gli anni d'imposta successivi al 2012; la norma interpretativa del 2015 salva le delibere già adottate al 26 giugno 2012 ma non reintroduce un potere generale di rinnovo automatico.
  • La censura sull'interpretazione di un atto amministrativo in sede di legittimità è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici violati o se la motivazione è insufficiente o logicamente contraddittoria; non basta proporre una diversa lettura fattuale degli atti.
  • Il vizio di omessa pronuncia va dedotto con il parametro dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere veicolato come omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La giurisdizione tributaria sulle controversie relative al CIMP deriva dalla natura tributaria del prelievo, che costituisce variante dell'ICP; il difetto di giurisdizione non può essere fatto discendere da una diversa qualificazione del rapporto che incide solo sul merito della pretesa di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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