Cassazione Civile, Ordinanza n. 12166/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2014, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio ha recuperato l’IVA indebitamente detratta da una società che opera nella distribuzione di carburanti. Secondo l’Amministrazione, la contribuente aveva acquistato carburante tramite una società interposta ritenuta cartiera, fittiziamente inserita tra la contribuente e il fornitore effettivo, in una operazione soggettivamente inesistente inserita in una frode carosello: la società filtro avrebbe acquistato in non imponibilità con false dichiarazioni d’intento, rivenduto senza versare l’IVA esposta in fattura e consentito alla contribuente di detrarre l’imposta e rivendere poi il carburante a prezzi competitivi. La società ha impugnato l’accertamento deducendo: difetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione o riproduzione completa delle quotazioni Platts e dei prezzi Eni richiamati; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice ritenuto pacifici fatti non provati o non contestati; insussistenza degli elementi della frode e carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; motivazione apparente della sentenza di appello, che avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell’Ufficio e non avrebbe considerato, tra l’altro, errori materiali nelle tabelle, la diversa natura dei prezzi Platts e dei prezzi Eni rispetto alla distribuzione extra-rete, la regolarità formale delle operazioni e la sentenza penale assolutoria del legale rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul difetto di motivazione dell’avviso, perché la motivazione per relationem era sufficiente e gli elementi richiamati erano conosciuti o agevolmente conoscibili dalla contribuente, senza che fosse dimostrata la necessità di ulteriori dati per integrare la motivazione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello conteneva un percorso argomentativo intellegibile e non si limitava ad adesione acritica, avendo valorizzato elementi presuntivi sulla fittizietà della società interposta e sulla consapevolezza della frode da parte della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rivalutare il merito e comunque infondato quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le inferenze ricostruttive tratte dal materiale probatorio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’Amministrazione aveva assolto l’onere di prova sulle operazioni soggettivamente inesistenti mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e la contribuente non aveva dimostrato di aver adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolta nella frode. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come parametro del requisito di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione per relationem era sufficiente.
L’obbligo di allegazione dei documenti richiamati non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza degli atti richiamati o quando il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell’atto impositivo.
La motivazione dell’atto amministrativo può essere integrata per relationem mediante rinvio ad altri atti, purché sia riprodotto il contenuto essenziale necessario a comprendere la pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte respinge le censure.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita violazione dell’art. 115 c.p.c.; la Corte esclude la nullità.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni/inferenze probatorie tratte dal giudice.
Richiamato nel motivo ma non accolto; la Corte ribadisce la correttezza della ricostruzione presuntiva dell’Ufficio.
Richiamato nel motivo ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
La detrazione IVA presuppone un’operazione effettivamente avvenuta nei termini soggettivi indicati; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione viene meno.
La prova dell’Ufficio in materia IVA può essere fornita anche mediante presunzioni e elementi indiziari.
art. 1, lett. A), D.Lgs. n. 74/2000
Richiamato nel motivo di ricorso, nel contesto della contestazione di frode carosello e operazioni fittizie.
L’onere della prova grava inizialmente sull’Amministrazione quanto alla fittizietà del fornitore e alla consapevolezza del cessionario, e poi sul contribuente per la prova contraria della propria buona fede.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode se ricavate da fatti noti e logicamente inferenti.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e possedere gravità, precisione e concordanza; il relativo giudizio è sindacabile solo per errata applicazione dei criteri giuridici.
Parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione fosse solo apparente.
Richiamo alla disciplina della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziale.
Richiamato nel motivo sul preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non vi ravvisa violazione.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; qui la sentenza d’appello è stata ritenuta motivata in modo sufficiente.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di definizione conforme alla proposta.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale.
Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale e trasmessi al fisco entrano nel materiale probatorio valutabile nel processo tributario.
art. 15 Cost.
Richiamato per escludere il contrasto tra uso di intercettazioni autorizzate e segretezza delle comunicazioni.
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere la lesione del diritto di difesa nell’utilizzo di atti provenienti dal procedimento penale nel processo tributario.
Applicata la condanna per lite temeraria in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, l’allegazione degli atti richiamati non è necessaria quando il contribuente li conosca già legittimamente o quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale sufficiente a consentire la difesa.
- Nel processo tributario va distinto il piano della motivazione dell’atto da quello della prova della pretesa: la mancata allegazione di un documento non comporta nullità se la motivazione resta completa, mentre il documento può rilevare come mezzo di prova autonomo.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario secondo l’ordinaria diligenza; assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale delle scritture, l’effettivo pagamento, la consegna dei beni e l’eventuale assenza di vantaggio economico non sono, da soli, idonei a escludere la partecipazione a una frode IVA mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non impedisce al giudice di trarre conclusioni ricostruttive dal materiale probatorio; una censura che miri solo a una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la parte ritenga insufficiente il vaglio delle proprie difese se la sentenza espone un percorso argomentativo comprensibile.
- Nel contenzioso tributario gli atti e gli elementi acquisiti legittimamente in sede penale, comprese le intercettazioni trasmesse al fisco, possono entrare nel materiale probatorio e indiziario valutabile dal giudice tributario, con valore da apprezzare autonomamente nel diverso processo.
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