Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12160/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato nel 1993, avente a oggetto un corpo di fabbrica edificato dal promittente venditore su un suolo di proprietà di altri soggetti. I promissari acquirenti, dopo aver convenuto in giudizio il promittente venditore e i proprietari del terreno, chiedevano l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. oppure, in subordine, la risoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. ma aveva dichiarato risolto il contratto per colpa del promittente venditore, condannando uno dei proprietari del suolo alla restituzione di quanto percepito. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello principale del promittente venditore, escludendone l'inadempimento, e ha rigettato gli appelli incidentali, ritenendo che il diritto dei promissari acquirenti a ottenere la stipula del definitivo fosse prescritto, poiché il contratto preliminare attribuiva un diritto potestativo esercitabile solo giudizialmente e, quindi, solo la domanda giudiziale poteva interrompere la prescrizione. Con il ricorso per cassazione i promissari acquirenti hanno denunciato la violazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., sostenendo che la prescrizione non si interrompe soltanto con la domanda giudiziale, ma anche per effetto di atti o comportamenti della controparte che integrino riconoscimento del diritto. I resistenti hanno replicato contestando in fatto e in diritto la valenza interruttiva degli atti invocati e, in via incidentale, hanno censurato la statuizione sugli interessi sulla somma da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dei promissari acquirenti, ritenendo errata la tesi della Corte d'appello secondo cui, in caso di azione ex art. 2932 c.c., la prescrizione sarebbe interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha chiarito che l'effetto interruttivo può derivare anche dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale esso può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2944 c.c., e che tale regola opera anche rispetto ai diritti nascenti da un contratto preliminare, purché il riconoscimento sia consapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo a essere apprezzato come tale. La decisione di merito è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché esamini le circostanze di fatto dedotte dai promissari acquirenti per verificare se integrino un riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale relativo agli interessi sulla somma da restituire. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base dell'azione di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare; la Corte precisa che il relativo diritto non è assistito da una regola secondo cui la prescrizione possa interrompersi solo con la domanda giudiziale.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte rileva che la Corte d'appello ha falsamente applicato questa norma, confondendo l'interruzione per domanda giudiziale con il diverso tema del riconoscimento del diritto.

  • art. 2944 c.c.

    L'interruzione della prescrizione può derivare dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere; l'effetto prescinde dalla natura creditoria o potestativa del diritto, purché il riconoscimento sia consapevole, inequivoco e manifestato in modo apprezzabile.

Massime di principio

  • La prescrizione di un diritto, anche se azionato mediante rimedio di natura potestativa come l'esecuzione in forma specifica del preliminare, può essere interrotta non solo dalla domanda giudiziale, ma anche dal riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo del rapporto.
  • Nel valutare l'interruzione della prescrizione occorre distinguere tra atti del titolare del diritto e atti del controinteressato: il riconoscimento della controparte, se inequivoco e consapevole, produce effetto interruttivo a prescindere dalla natura del diritto esercitato.
  • In materia di preliminare di vendita, comportamenti del promittente venditore che implicano riconoscimento dei diritti del promissario acquirente possono interrompere la prescrizione del diritto di ottenere il definitivo ex art. 2932 c.c.; il giudice di merito deve esaminare concretamente tali comportamenti e non escluderne in astratto la rilevanza.
  • È erroneo affermare in modo generale che, per i diritti potestativi, l'unico atto idoneo a interrompere la prescrizione sia la proposizione della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.