Cassazione Civile, Ordinanza n. 12167/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per il 2017, IVA indebitamente detratta da una società di distribuzione di carburanti in relazione a fatture emesse da società ritenute "cartiere", fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo. Secondo l'Amministrazione, le interposte avrebbero acquistato carburante in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d'intento e lo avrebbero rivenduto senza versare l'IVA esposta, consentendo alla contribuente di detrarla e realizzare un salto d'imposta in una frode carosello. La contribuente ha impugnato l'accertamento deducendo: difetto di motivazione per relationem dell'avviso, perché richiamava quotazioni Platts e prezzi Eni senza allegarne o riprodurne adeguatamente il contenuto; violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere il giudice tratto come pacifici fatti non provati; insussistenza, o comunque inidoneità, degli indizi di frode e mancata prova dei presupposti per negare la detrazione IVA; motivazione apparente della sentenza di appello, anche per il mancato rilievo della sentenza penale assolutoria resa sui medesimi fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo e il quarto motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo. Ha confermato che l'avviso era sufficientemente motivato per relationem, poiché i documenti richiamati erano già conosciuti o agevolmente conoscibili dalla contribuente e, comunque, il contenuto essenziale rilevante era stato riportato; ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, osservando che la Corte tributaria aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e valutato gli indizi della frode e della consapevolezza della contribuente; ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre su quest'ultimo grava la prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile. Ha inoltre escluso che il principio di non contestazione possa riguardare le valutazioni inferenziali tratte dal giudice dai documenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come parametro della motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione per relationem era ritenuta sufficiente.
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza degli atti richiamati o quando il contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto impositivo.
La motivazione per relationem è legittima se integra le ragioni dell'atto impositivo e consente di individuare gli elementi essenziali richiamati.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le conclusioni ricostruttive o inferenziali tratte dal giudice dalla valutazione dei documenti.
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973
Richiamati nel motivo di ricorso come norme violate, ma la Corte non accoglie la censura.
artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972
Le norme sulla detrazione IVA e sull'accertamento sono interpretate nel senso che la detrazione va negata se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 1, lett. A), D.Lgs. n. 74/2000
Citato dal ricorrente; la Corte lo richiama solo nel contesto della doglianza sulla frode carosello.
L'onere della prova incombe inizialmente sull'Amministrazione per dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode; poi si sposta sul contribuente per la prova contraria della buona fede.
L'Amministrazione può fondare la propria pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico.
Richiamato per la nullità della sentenza tributaria; la Corte esclude la motivazione apparente.
Richiamato in combinazione con l'art. 36 D.Lgs. 546/1992 dal ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di dovere di motivazione della sentenza.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per omessa considerazione di alcuni profili difensivi.
La sentenza è valida se espone concisamente gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare ogni singola allegazione.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.
Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale e trasmessi all'Amministrazione tributaria entrano a pieno titolo nel materiale probatorio del giudice tributario.
La Corte applica le sanzioni previste quando definisce il giudizio in conformità alla proposta, ravvisando una lite temeraria/abuso del processo.
Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per l'applicazione delle sanzioni correlate alla decisione conforme alla proposta.
Richiamato per la trattazione camerale.
Richiamato per la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di motivazione per relationem degli avvisi di accertamento, l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati è escluso quando il contribuente li abbia già conosciuti legittimamente o quando l'atto riproduca il contenuto essenziale necessario alla difesa e al controllo giurisdizionale.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati nel loro complesso, non atomisticamente.
- Per negare la detrazione IVA non è necessaria la prova della partecipazione intenzionale del cessionario alla frode: è sufficiente dimostrare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Una volta provata dall'Ufficio la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente la prova contraria di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, il pagamento della fattura e la mera rivendita del bene non sono, da soli, idonei a dimostrare la buona fede del cessionario in presenza di una frode IVA.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non impedisce al giudice di trarre dai documenti conclusioni inferenziali o ricostruttive diverse da quelle sostenute dalla parte.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che la sentenza non esamini singolarmente ogni argomento difensivo se il nucleo argomentativo è chiaramente espresso.
- Gli atti legittimamente acquisiti in sede penale e trasmessi all'Amministrazione possono essere valorizzati nel processo tributario, con autonomia di valutazione rispetto all'esito del giudizio penale, perché i due giudizi rispondono a regole probatorie diverse.
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