Cassazione Civile, Ordinanza n. 12158/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una presunta frode nell’ottenimento di contributi pubblici per il sostegno dell’attività agricola, erogati da AGEA al Consorzio AGRIDEA per complessivi euro 1.900.099,00. Secondo l’impostazione accolta dal giudice contabile, i contributi sarebbero stati conseguiti attraverso operazioni fittizie e di triangolazione tra più consorzi, con produzione di documentazione di spesa falsamente predisposta e simulazione dei presupposti necessari all’accesso agli aiuti, così da distogliere le risorse dalla finalità pubblica di sostegno all’agricoltura. Il ricorrente è stato ritenuto in appello amministratore di fatto e sostanziale dominus della vicenda, anche sulla base di una precedente sentenza penale di condanna. Con il primo motivo egli ha dedotto difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la verifica della giurisdizione avrebbe richiesto un previo accertamento in concreto del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e contestando nel merito la qualifica di amministratore di fatto. Con il secondo motivo, subordinato, ha censurato la mancata rimessione al primo giudice dopo l’affermazione della giurisdizione contabile in appello, invocando l’art. 199 c.g.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata aveva comunque accertato, in concreto, la sussistenza del rapporto di servizio; nel resto lo ha respinto perché la giurisdizione contabile si radica sulla mera allegazione di una fattispecie astrattamente riconducibile al rapporto di servizio e sul danno erariale derivante dalla distrazione di risorse pubbliche, restando estraneo al sindacato di legittimità il merito dell’accertamento fattuale sul ruolo del soggetto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il vizio denunciato attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni, sicché non è deducibile in cassazione contro le decisioni della Corte dei conti. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, e sono stati posti a carico del ricorrente gli oneri per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa della responsabilità amministrativa e della giurisdizione contabile in materia di danno erariale.
Sono invocati dal ricorrente in relazione alla giurisdizione della Corte dei conti e al riparto interno delle competenze; la Corte ne esclude la violazione rilevante ai fini del sindacato di legittimità sui limiti esterni della giurisdizione.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la propria estraneità alla qualifica di amministratore di fatto, ma la Corte afferma che la concreta verifica del ruolo è questione di merito non sindacabile in cassazione ai fini della giurisdizione.
È invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione ordinaria, ma la Corte ribadisce che la giurisdizione contabile si radica sulla prospettazione della domanda e sulla riconducibilità astratta del fatto al rapporto di servizio.
È richiamato dal ricorrente come norma sul ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
È invocato per sostenere l’obbligo di rimessione al primo giudice; la Corte lo qualifica, nei fatti, come questione attinente al modo di esercizio della giurisdizione, non ai suoi limiti esterni.
art. 111 Cost.
È richiamato per escludere che la garanzia del giusto processo ampli il sindacato della Cassazione oltre i limiti esterni della giurisdizione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Per radicare la giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile, in astratto, a un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, senza che in sede di regolamento di giurisdizione sia necessario un accertamento pieno del fatto controverso.
- Nelle ipotesi di erogazione di contributi pubblici a destinazione vincolata, la giurisdizione contabile può sussistere anche nei confronti di soggetti privati o di chi operi come amministratore di fatto, quando la condotta dedotta abbia comportato la distrazione delle risorse dalla finalità pubblica programmata.
- Ai fini del danno erariale, il dato decisivo è l’evento dannoso subito dall’amministrazione pubblica e la frustrazione dello scopo del finanziamento, non la mera natura pubblica o privata del soggetto che ha gestito le somme.
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti ai limiti esterni della giurisdizione; restano quindi estranei al sindacato di legittimità gli errores in procedendo o in iudicando che attengano al modo di esercizio della giurisdizione speciale.
- La denuncia della mancata rimessione al primo giudice nell’ambito del plesso della Corte dei conti non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione, ma, al più, una violazione di norme processuali interne al giudizio contabile.
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