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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un’impresa individuale appaltatrice aveva stipulato nel 2009 un contratto per la realizzazione di impianti elettrici in un cantiere della società committente e aveva ottenuto nel 2012 un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo asseritamente dovuto. La committente aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, che il contratto era stato sottoscritto da un soggetto privo di poteri rappresentativi e che quindi il negozio era inefficace nei suoi confronti per difetto di ratifica; dall’altro, contestava l’effettiva esecuzione dei lavori nel cantiere indicato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione valorizzando l’apparenza del diritto e la prova dell’esecuzione delle opere, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame e revocato il decreto ingiuntivo. In cassazione l’appaltatore ha denunciato la violazione degli artt. 1398, 1399 e 1704 c.c. e degli artt. 116 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rappresentanza apparente e la ratifica per facta concludentia, oltre a non considerare correttamente le deposizioni testimoniali che avrebbero confermato l’esecuzione dei lavori e il comportamento della committente (ingresso degli operai in cantiere, utilizzo delle forniture, ritardo nella contestazione, missiva del 20/04/2011).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su due rationes decidendi autonome: la prima sulla mancata prova del potere rappresentativo del sottoscrittore del contratto e sulla conseguente inefficacia del negozio per difetto di ratifica; la seconda sulla mancata prova, da parte dell’appaltatore, dell’effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di pagamento. Il ricorso censurava solo la prima ratio, mentre non attaccava in modo ammissibile la seconda, che da sola era sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza senza potere e responsabilità verso il terzo; la Corte non entra nel merito perché la censura non supera l’autonoma ratio sulla mancata prova dell’esecuzione delle prestazioni.

  • art. 1399 c.c.

    richiamato per sostenere la ratifica del contratto concluso da soggetto non munito di poteri; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva escluso la ratifica e, comunque, il ricorso non colpisce tutte le rationes decidendi.

  • art. 1704 c.c.

    richiamato in relazione alla rappresentanza nel mandato; nel caso non assume rilievo decisivo ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene che la censura non sia formulata in modo idoneo a scalfire la ratio autonoma sulla mancata prova.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte non ravvisa una deduzione ammissibile sulla seconda ratio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui l’onere di provare il potere rappresentativo, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, grava sul terzo contraente; inoltre, a fronte della contestazione dell’esecuzione, grava sull’appaltatore la prova delle prestazioni eseguite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurare ammissibilmente tutte le rationes; se ne lascia intatta anche solo una, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • In tema di pagamento del corrispettivo dell’appalto, il terzo che agisce verso la committente deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che ha sottoscritto il contratto quando tale potere sia contestato.
  • Se viene contestata l’esecuzione delle opere appaltate, grava sull’appaltatore l’onere di dimostrare in modo specifico le prestazioni eseguite e il loro collegamento con il credito azionato.
  • La deduzione di rappresentanza apparente o di ratifica per fatti concludenti non consente di superare l’inammissibilità del ricorso se non si attacca anche l’autonoma ratio della decisione fondata sulla mancata prova dell’adempimento dell’appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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