Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse da un Comune nei confronti di una società che operava in locali nei quali veniva svolta, secondo l'amministrazione e i giudici di merito, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la società sostenesse di svolgere una mera attività artigianale di vicinato. Le sanzioni riguardavano, da un lato, l'omesso aggiornamento della registrazione al S.I.A.N. a seguito dello svolgimento di attività di somministrazione al pubblico in presenza di una diversa autorizzazione per esercizio di vicinato, e, dall'altro, la mancata presentazione della S.C.I.A. necessaria per l'esercizio dell'attività di ristorazione. La società ha impugnato le decisioni di merito deducendo quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale sull'impresa artigiana, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il Comune non avesse provato la prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto a quella artigianale; 2) violazione di plurime norme statali e regionali in materia di liberalizzazione delle attività economiche, disciplina dei servizi e normativa igienico-sanitaria, insistendo sul fatto che la fattispecie fosse stata mal qualificata e che mancasse prova del servizio ai tavoli; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese; 4) violazione di norme sulle sanzioni amministrative e omessa pronuncia sulla quantificazione della sanzione, assumendo che fosse stata applicata in misura superiore al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, rilevando che essi si risolvevano in censure alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, e ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia e che la determinazione della sanzione entro i limiti legali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché non formulato secondo i requisiti del vizio motivazionale e comunque diretto a contestare la valutazione di merito, il secondo motivo per le stesse ragioni e perché volto a sindacare l'accertamento in fatto, e il terzo motivo perché meramente ipotetico o comunque generico quanto alla compensazione delle spese. Ha poi respinto il quarto motivo, affermando che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur senza specifica argomentazione, è incompatibile con la pretesa dedotta o la rigetta implicitamente, e ricordando che la quantificazione della sanzione pecuniaria entro il minimo e il massimo edittale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito senza necessità di esplicitare i criteri adottati, purché resti nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, Reg. CE 852/2004
richiamato come base della contestazione amministrativa relativa all'aggiornamento della registrazione sanitaria per l'attività svolta
art. 9 dell'Allegato A, Decreto Dir. Reg. Veneto n. 140/2008
indicato come disposizione regionale violata in relazione all'attività di somministrazione
L.R. Veneto n. 29/2007, art. 8
richiamato quale norma che imponeva la presentazione della SCIA per l'attività di ristorazione/somministrazione
art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.
invocato per la dedotta nullità delle sentenze di merito; la Corte rileva che la motivazione delle decisioni di merito era sufficiente
richiamato per denunciare omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio nelle doglianze prospettate
invocato in relazione all'efficacia probatoria degli atti pubblici e dei verbali di accertamento
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ne sottolinea l'inammissibile uso per contestare meri accertamenti di fatto
richiamato per precludere il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di decisione d'appello confermativa
art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato quale requisito di specificità del motivo di ricorso
art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
richiamato per l'onere di indicare puntualmente gli atti e i fatti rilevanti in relazione al vizio motivazionale
art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato in tema di deposito degli atti necessari al ricorso
richiamato per la condanna alle spese, ritenuta correttamente disposta dai giudici di merito
la Corte precisa che non consente di censurare la mera ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove
la Corte ribadisce che richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio
richiamato nel quarto motivo in tema di determinazione della sanzione amministrativa
richiamato nel quarto motivo in tema di sanzioni amministrative pecuniarie
art. 6, comma 3, D.Lgs. 193/2007
indicato quale disposizione sanzionatoria per la violazione della normativa igienico-sanitaria
richiamato insieme alla normativa regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande
art. 32, comma 1, L.R. Veneto n. 29/2007
richiamato nel quarto motivo come norma collegata alla disciplina della somministrazione
richiamati nei motivi, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione decisiva
art. 3 L.R. Veneto 31 dicembre 1987, n. 67
invocato per definire l'impresa artigiana, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché dirette al merito
art. 3, comma 1, lett. f-bis), D.L. 223/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la liberalizzazione della consumazione sul posto in assenza di servizio ai tavoli
D.Lgs. 59/2010, artt. 1, 8, 11 e 14
richiamato a sostegno della tesi di liberalizzazione dei regimi autorizzatori
richiamato a sostegno dell'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche
richiamati a sostegno della liberalizzazione delle attività economiche e dell'eliminazione dei controlli ex ante
richiamato in tema di liberalizzazione delle attività economiche
richiamati dalla ricorrente in tema di semplificazione procedimentale e somministrazione temporanea di alimenti e bevande
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente individua un fatto storico decisivo omesso dal giudice, con puntuale indicazione del dato da cui risulta, del suo dibattito processuale e della decisività; non è invece consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessario confrontarsi specificamente con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- Quando vi è doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitata dall'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente evidenzi diversità tra le rationes decidendi delle decisioni di primo e secondo grado.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia se la decisione impugnata contiene una statuizione incompatibile con la domanda o con il motivo dedotto, anche senza una specifica argomentazione espressa.
- Nelle sanzioni amministrative pecuniarie entro una forbice edittale, la determinazione della misura concreta spetta al giudice di merito in via discrezionale, in relazione alla gravità del fatto, e non richiede una motivazione analitica sui criteri di quantificazione, purché la sanzione resti nei limiti di legge.
- La domanda di riforma della regolazione delle spese di lite è inammissibile se resta meramente condizionata all'accoglimento dei motivi principali o non censura autonomamente una violazione delle regole sulla soccombenza o sulla compensazione.
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