Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un utente domestico aveva citato innanzi al giudice di pace la società gestore del servizio e il Comune chiedendo l'accertamento negativo del debito relativo alla quota di depurazione inserita nelle fatture per il periodo 2012-2015, sul presupposto che nella zona di ubicazione dell'immobile non fosse effettivamente attivo il servizio di depurazione; chiedeva anche il risarcimento dei danni per l'asserita illecita rimozione del contatore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. Il Comune aveva proposto appello, respinto dal Tribunale, che aveva ritenuto non contestato che la zona dell'utente non fosse servita dal depuratore e, quindi, che la tariffa di depurazione non fosse dovuta fino all'effettivo avvio dell'allacciamento alla rete di Borghetto. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: (1) violazione degli artt. 154 e 155 d.lgs. 152/2006, sostenendo che la quota di depurazione sarebbe comunque applicabile quando il servizio è presente almeno in parte sul territorio comunale e che la zona sarebbe servita da un impianto di grigliatura; (2) violazione dell'art. 8-sexies d.l. 208/2008, sostenendo che gli oneri di progettazione e realizzazione dell'opera di collegamento potevano essere inseriti in tariffa perché vi erano state scelte organizzative e legislative che avevano modificato i programmi e perché l'attività per il collegamento al depuratore di Borghetto era stata avviata e poi completata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Comune non aveva colto la ratio della decisione impugnata: il Tribunale aveva accertato in fatto che la zona dell'utente non usufruiva del servizio di depurazione nel periodo considerato e che, pertanto, non si trattava di una mera depurazione parziale estesa a tutti gli utenti, ma di servizio mancante per quella specifica utenza. In tale quadro, il pagamento della quota di depurazione per un servizio non fruito per causa non imputabile all'utente era indebito, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto, già risolto dal giudice di merito nel senso che le attività svolte nel periodo 2012-2015 non integravano un effettivo avvio delle procedure idoneo a giustificare l'inclusione in tariffa degli oneri relativi; inoltre le allegazioni del Comune confermavano che gli interventi e l'allacciamento erano stati realizzati solo successivamente, quindi fuori dal periodo controverso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Comune alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della quota tariffaria del servizio di depurazione anche in presenza di servizio parziale; la Corte non accoglie tale lettura e valorizza invece l'accertamento di fatto sulla mancata fruizione del servizio da parte dell'utenza interessata
art. 155 d.lgs. n. 152/2006
richiamato dal ricorrente nel medesimo senso dell'art. 154; la Corte non ne accoglie la pretesa applicazione automatica alla fattispecie
art. 8-sexies d.l. n. 208/2008
invocato per giustificare l'inserimento in tariffa degli oneri di progettazione e realizzazione del collegamento al depuratore; la Corte ritiene inammissibile la censura perché volta a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sull'insussistenza di un effettivo avvio utile nel periodo rilevante
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 154 e 155 d.lgs. n. 152/2006
le norme sulla tariffa del servizio idrico integrato sono lette nel senso che non giustificano la pretesa tariffaria per il servizio di depurazione non effettivamente fruito dall'utente nel periodo considerato
Massime di principio
- La quota tariffaria per il servizio di depurazione non è dovuta quando, nel periodo fatturato, il servizio non sia stato effettivamente reso all'utenza interessata per causa non imputabile al contribuente/utente, anche se il servizio risulti attivo in altre zone del medesimo territorio comunale.
- Ai fini dell'applicazione della tariffa di depurazione occorre distinguere tra servizio parzialmente presente sul territorio e servizio effettivamente fruibile dalla specifica utenza: il dato decisivo è la concreta fruizione del servizio da parte dell'immobile o della zona servita.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge, contestano l'accertamento del giudice di merito sulla effettiva presenza, funzionalità o attivazione dell'impianto si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto e sono inammissibili in cassazione.
- Per giustificare l'inclusione in tariffa degli oneri di progettazione e realizzazione di un impianto o del relativo collegamento non basta una mera dichiarazione di intenti o un'attività preparatoria priva di concretezza nel periodo controverso; occorre un effettivo avvio delle procedure o attività rilevanti secondo la disciplina applicabile.
- Se la realizzazione o l'attivazione del collegamento al depuratore interviene solo in un momento successivo rispetto al periodo oggetto di fatturazione, tale sopravvenienza non può fondare retroattivamente la debenza delle somme richieste per gli anni precedenti.
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