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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica, chiedendo che il proprio credito, già ammesso in chirografo per forniture di ricambi meccanici effettuate nel 2014, fosse ammesso in prededuzione ai sensi della disciplina speciale applicabile alla procedura. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitando la prededuzione ai crediti riferibili a forniture destinate a determinati impianti ritenuti essenziali e riducendo anche il quantum degli interessi. Nel ricorso principale la fornitrice ha contestato: a) l'interpretazione restrittiva del requisito dell'"essenzialità" degli impianti, sostenendo che, in un ciclo produttivo integrato, la prededuzione dovesse estendersi a tutte le fasi della produzione e non solo agli impianti ubicati in un determinato stabilimento; b) la motivazione del decreto nella parte in cui escludeva la necessarietà delle forniture per gli altri impianti. La società in amministrazione straordinaria, con ricorso incidentale, ha dedotto: a) omesso esame della contestazione sul quantum, sostenendo che la prededuzione non poteva comunque riguardare l'intero importo delle fatture; b) erronea liquidazione degli interessi, che secondo la resistente avrebbero dovuto arrestarsi alla data di apertura della procedura e non a quella della dichiarazione di insolvenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, cassando il decreto impugnato solo sul punto degli interessi e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Ha quindi disposto l'ammissione al passivo in prededuzione del credito per interessi al tasso del d.lgs. n. 231 del 2002 fino alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, e successivamente al tasso legale fino al soddisfo. Le spese dei due gradi sono state compensate integralmente per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347

    norma eccezionale da interpretarsi restrittivamente; consente la prededuzione solo per prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, con requisiti tutti concorrenti.

  • art. 53 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera nel contesto della disciplina dell'amministrazione straordinaria senza attribuirgli una lettura autonoma decisiva nel caso.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato per l'interpretazione della norma speciale; la Corte conferma un'interpretazione restrittiva della disposizione eccezionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi, ma non incide sulla ratio decisoria principale.

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    considerato come interpretazione autentica limitata alla prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

  • art. 99, comma 11, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per il vizio motivazionale dedotto nel ricorso incidentale; la Corte reputa il motivo inammissibile per difetto di specificità e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione; non determina accoglimento sul punto, perché il motivo è ritenuto inammissibile o infondato secondo i passaggi della decisione.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    serve come base per il tasso degli interessi riconosciuti in prededuzione fino alla data di apertura della procedura.

  • art. 2, comma 2, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347

    richiamato nel motivo incidentale sugli interessi; la Corte afferma che, per l'amministrazione straordinaria, la disciplina rilevante collega gli effetti alla data del decreto di ammissione alla procedura.

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347

    stabilisce che gli effetti si producono con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    richiamato per il coordinamento con l'art. 54 l. fall.; la Corte lo interpreta nel senso che la disciplina dell'art. 347/2003 prevede un diverso dies a quo.

  • art. 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per la disciplina degli interessi nella procedura concorsuale; la Corte precisa il rapporto con la data di apertura della procedura.

  • art. 2855, secondo e terzo comma, c.c.

    richiamato per il regime di estensione del diritto di prelazione agli interessi nel fallimento, utile come parametro comparativo.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    come riformulato dal d.l. n. 83/2012, limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come disposizione derogata dalla norma eccezionale sulla prededuzione, che introduce una deroga alla regola della responsabilità patrimoniale.

Massime di principio

  • La prededuzione prevista da una norma speciale eccezionale va interpretata restrittivamente e richiede la concorrente sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, senza estensioni analogiche.
  • Nel valutare se una fornitura sia prededucibile, il giudice può limitare l'essenzialità agli impianti o alle fasi produttive strettamente indispensabili alla produzione del bene-base individuato dalla disciplina speciale, anche se il ciclo produttivo complessivo è integrato.
  • Quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su una relazione tecnica di parte, tale relazione può valere come indizio liberamente apprezzabile; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito, salvo specifiche censure di legittimità o di motivazione nei limiti consentiti.
  • La denuncia di omesso esame o di erronea applicazione del principio di non contestazione richiede la specifica trascrizione degli atti e delle allegazioni rilevanti, perché l'onere di contestazione si valuta rispetto a deduzioni puntuali della controparte.
  • In tema di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, gli interessi sui crediti ammessi in prededuzione decorrono fino alla data del decreto di ammissione alla procedura, non fino alla successiva dichiarazione di insolvenza, e da quel momento si applica il tasso legale fino al soddisfo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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